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Caso pratico: reverse charge e IVA al 4% nei subappalti fabbricati “Tupini”

12 Marzo 2026
Caso pratico: reverse charge e IVA al 4% nei subappalti fabbricati “Tupini”

Un’impresa edile (Alfa), specializzata nella rivendita di immobile affida ad una società terza (Beta) l’appalto per la realizzazione di fabbricati agevolati “Tupini”, con IVA al 4% ex n. 39 Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972. Il contratto specifica puntualmente i corrispettivi per le lavorazioni come ultimazione impianti, intonaci interni, pavimenti, rivestimenti e posa infissi. Beta subappalta parte dei lavori a terzi.

Si chiede:

  • se nei rapporti tra impresa edile e l’impresa appaltatrice le lavorazioni rientranti nell’ambito oggettivo della lett. a-ter del comma 6 dell’art. 17 D.P.R. n. 633/1972 debbano essere assoggettate a reverse charge, ovvero se sia possibile applicare l’IVA in via ordinaria in base;
  • se nei rapporti tra appaltatrice e subappaltatori, sia corretto integrare le fatture ricevute in reverse charge applicando l’aliquota IVA del 4% (fabbricato Tupini).

Risposta

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che in caso di “contratti complessi” (o misti) nei quali coesistono, in un’unica pattuizione, prestazioni soggette a reverse charge e prestazioni soggette al regime ordinario:

  • se il contratto prevede un corrispettivo unitario: non è concretamente possibile individuare la quota parte riferibile alle prestazioni rientranti nella lett. a-ter. Pertanto è ammesso, per ragioni di semplificazione, l’assoggettamento dell’intero corrispettivo al regime IVA “ordinario”;
  • se le prestazioni siano distintamente individuate e valorizzate (anche contrattualmente) è richiesto di applicare il reverse charge alle prestazioni che rientrano nell’ambito oggettivo della lett. a-ter, mantenendo il regime ordinario solo per le prestazioni che ne restano escluse.

Nei rapporti Alfa - Beta, pertanto, prevalgono le regole del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/1972 per servizi su edifici: pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (intonaci, pavimenti, infissi rientrano qui). Detto in altri termini Beta:

  • deve fatturare in reverse charge le lavorazioni riconducibili all’installazione di impianti e al completamento/finitura degli edifici (ultimazione impianti, intonaci interni, pavimenti e rivestimenti, infissi, ecc.);
  • applicare l’IVA ordinaria per le altre prestazioni.

Nei subappalti Beta-terzi, Beta integra le fatture ricevute in reverse charge applicando l’IVA al 4%. Come chiarito con la circolare n. 19/E/2001, infatti, l’aliquota IVA del 4%, oltre al rapporto di appalto tra impresa costruttrice (titolare del contratto di appalto) e impresa committente (per la rivendita), si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto con i quali l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio.

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