
Un’impresa edile (Alfa), specializzata nella rivendita di immobile affida ad una società terza (Beta) l’appalto per la realizzazione di fabbricati agevolati “Tupini”, con IVA al 4% ex n. 39 Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972. Il contratto specifica puntualmente i corrispettivi per le lavorazioni come ultimazione impianti, intonaci interni, pavimenti, rivestimenti e posa infissi. Beta subappalta parte dei lavori a terzi.
Si chiede:
Risposta
La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che in caso di “contratti complessi” (o misti) nei quali coesistono, in un’unica pattuizione, prestazioni soggette a reverse charge e prestazioni soggette al regime ordinario:
Nei rapporti Alfa - Beta, pertanto, prevalgono le regole del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/1972 per servizi su edifici: pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (intonaci, pavimenti, infissi rientrano qui). Detto in altri termini Beta:
Nei subappalti Beta-terzi, Beta integra le fatture ricevute in reverse charge applicando l’IVA al 4%. Come chiarito con la circolare n. 19/E/2001, infatti, l’aliquota IVA del 4%, oltre al rapporto di appalto tra impresa costruttrice (titolare del contratto di appalto) e impresa committente (per la rivendita), si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto con i quali l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio.
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