
La disciplina di sospensione degli ammortamenti, introdotta dall’art. 60, commi 7-bis ss., del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) per mitigare gli effetti della crisi Covid-19, ha trovato progressiva applicazione fino ai bilanci relativi all’esercizio 2023. Tale facoltà, in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., consentiva ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC) di non rilevare, in tutto o in parte, le quote annue di ammortamento su immobilizzazioni materiali e immateriali.

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