
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ricade sempre sull’operatore che pone in essere lo scambio commerciale e non può essere ricondotto ad un soggetto terzo con il quale è in essere un rapporto di commissione.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 83/2026.
La questione oggetto di interpello riguarda una società che intende affidare integralmente l’attività di estetica a un operatore specializzato, titolare della SCIA e responsabile dei trattamenti.
L’istante riteneva non necessaria la coincidenza tra soggetto che eroga il servizio e soggetto che incassa e certifica i corrispettivi, assumendo di poter emettere al posto dell’operatore specializzato il documento commerciale e adempiere agli obblighi fiscali ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sulla base di un rapporto assimilabile alla commissione.
Nel ricostruire il quadro normativo, l’Agenzia richiama l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, che individua nel soggetto che effettua la prestazione il titolare dell’obbligo di fatturazione, nonché l’art. 22 del medesimo Decreto, che consente - per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico - la certificazione tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale adempimento, disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, deve essere effettuato mediante registratori telematici collegati con il Pos intestati al soggetto passivo che realizza l’operazione.
Alla luce di tali disposizioni e delle specifiche tecniche sui registratori telematici, l’Amministrazione evidenzia che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi grava sul soggetto che rende la prestazione ai sensi dell’art. 22 del Decreto IVA.
Nel caso esaminato, i servizi di estetica sono svolti esclusivamente dall’operatore affidatario e non dall’istante, con proprio personale, propri protocolli e sotto la responsabilità del proprio direttore tecnico, mentre la società istante si limita alla gestione degli incassi.
Ne consegue che gli adempimenti fiscali - emissione del documento commerciale, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e gestione IVA - devono essere assolti dall’operatore, il quale è tenuto a dotarsi di un proprio registratore telematico associato alla propria partita IVA.
Conseguentemente, il soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e dei relativi corrispettivi - nonché degli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA - è da individuarsi nell’Operatore e non in un terzo estraneo all’operazione, a nulla rilevando la regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’Operatore e la società istante.
Resta ferma la possibilità di documentare le operazioni mediante fattura, anche con emissione da parte di un terzo per conto del prestatore, in conformità all’art. 21 del Decreto IVA.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati