
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema molto delicato per le imprese di autotrasporto: l’utilizzo del credito d’imposta sul gasolio per autotrazione. Con la recente ordinanza n. 6133 del 17 marzo 2026 i Giudici di Piazza Cavour precisano che, trattandosi di manifestazione di volontà negoziale, l’omessa indicazione nel quadro RU non può essere sanata con la dichiarazione integrativa.
Fattispecie analizzata
La Suprema Corte affronta il caso di una società che aveva utilizzato in compensazione, negli anni 2016 e 2017, il credito maturato nel 2016 pur senza averlo indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La società aveva poi inserito il credito in una dichiarazione integrativa presentata solo nel 2022.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva riconosciuto la spettanza del credito, qualificando l’omessa indicazione come errore formale, applicando soltanto la sanzione fissa di 2.000 euro per anno d’imposta. Le Agenzie fiscali hanno quindi proposto ricorso, sostenendo invece che l’omissione integri una vera e propria scelta negoziale, non emendabile con dichiarazione integrativa.
Dichiarazione alle Dogane
Si ricorda che la fruizione del credito di imposta in argomento è subordinata ad una dichiarazione trimestrale da presentare all’Agenzia delle Dogane, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
I chiarimenti dell’ordinanza
La Cassazione afferma che il contribuente mantiene il diritto al beneficio solo se manifesta correttamente la volontà di avvalersene, e ciò avviene proprio tramite la compilazione del quadro RU. Tale indicazione non è una semplice informazione contabile, ma l’espressione di una precisa opzione fiscale, paragonabile a una dichiarazione negoziale. Per questo motivo, non può essere modificata liberamente dopo anni, se non dimostrando un errore essenziale e riconoscibile.
A parere di chi scrive, in presenza di dichiarazioni doganali corrette la sanzione risulta eccessivamente penalizzante, risultando più corretta la sanzione fissa da 250 uro a 2.000 euro per dichiarazione inesatta.
Da notare tuttavia che nell’attuale contesto normativo il rischio evidenziato dalla Corte risulta superato per effetto delle previsioni recate dall’art. 13 del D.Lgs. n. 1/2024: salvo diverse disposizioni normative, infatti, l’omessa indicazione nel quadro RU dei crediti agevolativi non comporta la perdita del beneficio.
Riferimenti normativi:
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