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Bonus edilizi: cosa succede alle rate 2025, delle spese sostenute prima del 2025

27 Aprile 2026
Bonus edilizi: cosa succede alle rate 2025, delle spese sostenute prima del 2025

Le modifiche ai bonus edilizi introdotte dal 2025 hanno generato un dubbio ricorrente tra professionisti: le rate 2025 delle detrazioni riferite a spese sostenute prima del 1° gennaio 2025 (es. 2023-2024) devono essere assoggettate ai nuovi limiti di detrazione previsti per le spese edilizie dal 2025 in poi? La questione non è solo teorica, ma si può andare incontro a errori di compilazione del modello Redditi/730.

Regola chiave: “cristallizzazione” all’anno di spesa - Il punto di partenza, che resta fermo anche dopo le novità 2025, è il principio di cassa (per le persone fisiche) applicato ai bonus edilizi ordinari:

  • la disciplina applicabile (aliquota, massimale, durata della detrazione) si determina in base all’anno in cui la spesa è sostenuta;
  • una volta determinata la detrazione complessiva e il relativo piano di ripartizione (5, 10 anni, ecc.), le rate degli anni successivi non vengono ricalcolate per effetto di successive modifiche normative, salvo che una norma transitoria lo preveda in modo espresso.

In pratica, l’agevolazione “si cristallizza” nell’anno di pagamento della spesa. Le rate successive rappresentano solo l’utilizzo progressivo di un diritto alla detrazione già maturato.

Cosa cambiano davvero le novità dal 2025 - Le novità normative dal 2025 intervengono, in sintesi, su due piani:

  • aliquote: riduzione delle percentuali di detrazione per alcuni interventi (es. ristrutturazioni “bonus casa”, ecobonus ordinario, ecc.);
  • massimali: rideterminazione dei limiti di spesa agevolabile (es. massimale 96.000 euro per unità, riferito alle spese sostenute nell’anno, con aliquote differenziate e in alcuni casi condizioni soggettive più restrittive).

Queste modifiche, però, riguardano le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 in avanti, non l’ammontare delle rate riferite a spese sostenute nel 2023 o nel 2024. È quindi fondamentale separare:

  • le “nuove” spese 2025 (per le quali occorre verificare aliquote e massimali secondo la disciplina post-riforma);
  • le rate 2025 di spese pregresse, che continuano a seguire le regole valide all’epoca del sostenimento della spesa.

Le rate 2025 delle spese pregresse: regola pratica - Per tutte le detrazioni edilizie ordinarie (bonus ristrutturazioni, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus barriere, ecc.), se la spesa è stata sostenuta entro il 31.12.2024, la rata 2025:

  • è semplicemente una quota (es. 1/10) di una detrazione già determinata a suo tempo;
  • mantiene la stessa misura (importo annuo) determinata sulla base dell’aliquota e del massimale in vigore nell’anno di spesa;
  • non rientra nel nuovo plafond di spesa 2025, perché quel massimale riguarda le spese 2025, non le rate di spese pregresse.

L’unico limite “attuale” che può incidere sull’effettivo beneficio è la capienza dell’imposta dovuta dal contribuente, ma questo è un profilo generale e non specifico del nuovo quadro normativo 2025.

Immaginiamo questo caso, in ottica “bonus casa” ristrutturazioni:

  • spese di ristrutturazione sostenute nel 2023: 40.000 euro;
  • aliquota 2023: 50%;
  • massimale 96.000 euro ampiamente rispettato;
  • ripartizione: 10 rate annuali di pari importo.

Detrazione complessiva: 40.000 × 50% = 20.000 euro.

Piano di detrazione annuale: 2.000 euro all’anno dal 2023 al 2032.

Nel 2025, il contribuente indicherà in dichiarazione la terza rata di 2.000 euro, esattamente come ha fatto per il 2023 e il 2024:

  • non ricalcola la detrazione sulla base delle nuove aliquote 2025;
  • non deve “inserire” queste spese nel nuovo massimale di 96.000 euro riferito alle spese 2025;
  • considera la rata 2025 come una quota di un diritto già maturato nel 2023.

Se nel 2025 sosterrà nuove spese di ristrutturazione, quelle sì dovranno essere verificate rispetto a:

  • massimale 2025 di 96.000 euro (riferito alle sole spese 2025);
  • aliquota 2025 (ridotta rispetto al 50%, salvo eccezioni per abitazione principale o altre condizioni specifiche).

Il contribuente, quindi, nel modello 2026 (redditi 2025) potrà cumulare:

  • la rata 2025 della spesa 2023 (2.000 euro, regime “vecchio”);
  • la prima rata della nuova detrazione sulle spese 2025 (calcolata con le regole “nuove”).

La confusione nasce spesso da formulazioni generiche come: “Dal 2025 la detrazione è soggetta al nuovo limite…”; “Le detrazioni 2025 non possono superare…”. Espressioni di questo tipo, se non si specifica che ci si sta riferendo alle spese sostenute nel 2025, possono indurre a credere che anche le rate 2025 di spese pregresse debbano rientrare nel nuovo limite di detrazione. Dal punto di vista tecnico, invece, la distinzione corretta è:

  • il nuovo limite di detrazione 2025 è un derivato dei nuovi limiti di spesa/aliquote applicabili alle spese 2025;
  • le rate dei periodi d’imposta successivi continuano a essere il “trascinamento” di regimi precedenti, finché non si esaurisce la durata originaria.

Se nei materiali formativi o negli artt. precedenti si è affermato, in modo troppo sintetico, che “le rate 2025 rientrano nel limite”, oggi la dottrina è concorde nell’affermare che le rate 2025 rientrano nella detrazione complessiva utilizzata nel 2025, ma non rientrano nel nuovo plafond di spesa agevolabile riferito alle spese sostenute nel 2025.

L’interpretazione tecnicamente corretta è che le rate 2025 delle detrazioni edilizie riferite a spese sostenute prima del 1.1.2025: non subiscono i nuovi limiti di detrazione introdotti per le spese 2025; continuano a essere fruite nella misura determinata originariamente, fino al completamento del piano di ripartizione; rimangono soggette solo ai limiti generali di capienza dell’imposta del contribuente.

Sullo stesso argomento:Modello 730Ristrutturazioni edilizie