
Le modifiche ai bonus edilizi introdotte dal 2025 hanno generato un dubbio ricorrente tra professionisti: le rate 2025 delle detrazioni riferite a spese sostenute prima del 1° gennaio 2025 (es. 2023-2024) devono essere assoggettate ai nuovi limiti di detrazione previsti per le spese edilizie dal 2025 in poi? La questione non è solo teorica, ma si può andare incontro a errori di compilazione del modello Redditi/730.
Regola chiave: “cristallizzazione” all’anno di spesa - Il punto di partenza, che resta fermo anche dopo le novità 2025, è il principio di cassa (per le persone fisiche) applicato ai bonus edilizi ordinari:
In pratica, l’agevolazione “si cristallizza” nell’anno di pagamento della spesa. Le rate successive rappresentano solo l’utilizzo progressivo di un diritto alla detrazione già maturato.
Cosa cambiano davvero le novità dal 2025 - Le novità normative dal 2025 intervengono, in sintesi, su due piani:
Queste modifiche, però, riguardano le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 in avanti, non l’ammontare delle rate riferite a spese sostenute nel 2023 o nel 2024. È quindi fondamentale separare:
Le rate 2025 delle spese pregresse: regola pratica - Per tutte le detrazioni edilizie ordinarie (bonus ristrutturazioni, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus barriere, ecc.), se la spesa è stata sostenuta entro il 31.12.2024, la rata 2025:
L’unico limite “attuale” che può incidere sull’effettivo beneficio è la capienza dell’imposta dovuta dal contribuente, ma questo è un profilo generale e non specifico del nuovo quadro normativo 2025.
Immaginiamo questo caso, in ottica “bonus casa” ristrutturazioni:
Detrazione complessiva: 40.000 × 50% = 20.000 euro.
Piano di detrazione annuale: 2.000 euro all’anno dal 2023 al 2032.
Nel 2025, il contribuente indicherà in dichiarazione la terza rata di 2.000 euro, esattamente come ha fatto per il 2023 e il 2024:
Se nel 2025 sosterrà nuove spese di ristrutturazione, quelle sì dovranno essere verificate rispetto a:
Il contribuente, quindi, nel modello 2026 (redditi 2025) potrà cumulare:
La confusione nasce spesso da formulazioni generiche come: “Dal 2025 la detrazione è soggetta al nuovo limite…”; “Le detrazioni 2025 non possono superare…”. Espressioni di questo tipo, se non si specifica che ci si sta riferendo alle spese sostenute nel 2025, possono indurre a credere che anche le rate 2025 di spese pregresse debbano rientrare nel nuovo limite di detrazione. Dal punto di vista tecnico, invece, la distinzione corretta è:
Se nei materiali formativi o negli artt. precedenti si è affermato, in modo troppo sintetico, che “le rate 2025 rientrano nel limite”, oggi la dottrina è concorde nell’affermare che le rate 2025 rientrano nella detrazione complessiva utilizzata nel 2025, ma non rientrano nel nuovo plafond di spesa agevolabile riferito alle spese sostenute nel 2025.
L’interpretazione tecnicamente corretta è che le rate 2025 delle detrazioni edilizie riferite a spese sostenute prima del 1.1.2025: non subiscono i nuovi limiti di detrazione introdotti per le spese 2025; continuano a essere fruite nella misura determinata originariamente, fino al completamento del piano di ripartizione; rimangono soggette solo ai limiti generali di capienza dell’imposta del contribuente.
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