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Locazioni brevi 2026: aggiornata la Guida delle Entrate

11 Maggio 2026
Locazioni brevi 2026: aggiornata la Guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la Guida, disponibile sul proprio sito web, relativa alle locazioni brevi recependo le novità apportate dall’ultima Legge di Bilancio. A partire dal 2026, la Legge n. 199/2025 (art. 1, comma 17 - Legge di Bilancio 2026) ha stabilito che il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo in caso di destinazione a questa finalità di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Superata questa soglia, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

AMBITO

CHIARIMENTO

Contratti interessati

La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

La Guida ribadisce che:

  • la condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio di un’attività commerciale riguarda entrambe le parti;
  • sono quindi esclusi dalla disciplina i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

Servizi accessori ammissibili

Le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve si applicano anche ai contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi. Restano fuori da questa disciplina, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti).

Imposta dovuta

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Base imponibile

L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfetario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Adempimenti intermediari

  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento
  • rilasciare la certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 4).

Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

Riferimenti normativi:

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