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Rimborsi spese contribuente forfetario: quando rilevano ai fini reddituali

11 Maggio 2026
Rimborsi spese contribuente forfetario: quando rilevano ai fini reddituali

Nel regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni, i rimborsi spese percepiti dal professionista, ad esempio per pedaggi autostradali, carburante, treni, vitto e pernottamento, se sostenuti in nome proprio e poi riaddebitati al cliente, concorrono in linea generale al reddito e, di conseguenza, anche alla base imponibile previdenziale INPS. La regola resta quella di trattare tali somme come compensi accessori dell’attività, salvo che ricorrano i presupposti per qualificare la spesa come anticipazione “in nome e per conto” del cliente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Nel regime forfetario, i rimborsi spese riaddebitati al cliente concorrono al reddito e alla base imponibile INPS, salvo se sostenuti in nome e per conto del cliente con documentazione specifica.