
La Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sulle novità introdotte dall'art. 10-quinquies del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, cd decreto fiscale, approvato il 14 maggio scorso dal Senato e ora al voto della Camera sul testo identico già licenziato dal Senato, il quale dispone l’estensione sull'estensione della rottamazione-quinquies all'entrate delle degli Enti locali.
Grazie al DL Fiscale post conversione in legge, Regioni ed enti locali potranno decidere di applicare la rottamazione-quinquies alle proprie entrate che sono state affidate per il recupero all’ADER.
Sugli enti locali, la scelta deve essere approvata con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, considerato che con essa l’ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione quinquies.
Ne consegue che la delibera dovrà essere corredata dal parere dell’organo di revisione.
Entro il prossimo 30 giugno, la delibera deve essere approvata, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed inviata all’AdE-R. Considerando i tempi tecnici necessari all’adozione di una delibera consigliare gli enti hanno, quindi, poco più di un mese a disposizione.
L’IFEL evidenzia come il legislatore non sembra aver tenuto conto della prossima tornata elettorale che interessa circa 980 Comuni che rinnovano i consigli comunali nel corso del mese di maggio (1° turno). È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026.
Circa l’ambito oggettivo della sanatoria sono potenzialmente interessate, quindi, tutte le entrate comunali affidate a AdE-R:
Sono invece da escludere i crediti in essere con riferimento all’addizionale IRPEF, che pur essendo entrate di pertinenza comunale (e regionale) non costituiscono crediti “affidati” all’agente della riscossione, bensì elementi strutturalmente accessori all’IRPEF e gestiti integralmente dalle agenzie fiscali.
Quote di addizionali IRPEF possono ovviamente risultare incluse nella rottamazione quinquies statale in quanto comprese negli atti di liquidazione oggetto di tale agevolazione.
Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati a AdE-R e avviati alla rottamazione.
Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovute alle previste scadenze.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Quindi, vengono abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
L’istanza di adesione potrà essere presentata all’ADER entro il 31 ottobre 2026.
Oltre alla nota di approfondimento l'IFEL ha pubblicato anche uno schema di deliberazione della sanatoria al fine di facilitare le attività dei Comuni nel comunque ristretto tempo a disposizione.
Riferimenti normativi:
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