
Il legislatore a breve potrebbe intervenire apportando ulteriori modifiche all’assetto normativo del CPB, D.Lgs. n. 13/2024 per spingere i contribuenti all’adesione.
L’art. 7-bis del D.L. n. 38/2026 modificando l’art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024, è appena intervenuto in materia ampliando il sistema dei “tetti massimi” applicabili alla proposta reddituale formulata dall’Amministrazione finanziaria già per le annualità 2026-2027, posticipando il termine di adesione al prossimo 31 ottobre 2026.
In particolare, il Decreto fiscale post conversione in Legge ha previsto che la proposta di reddito concordato non possa eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024, oltre determinate percentuali parametrate al punteggio ISA conseguito dal contribuente.
Restano confermati:
La conversione del Decreto fiscale ha però introdotto due nuove fasce, particolarmente rilevanti per i contribuenti meno affidabili: limite del 30% per soggetti con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; limite del 35% per soggetti con ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
A tali interventi potrebbero aggiungersi ulteriori misure attualmente oggetto di discussione parlamentare.
Tra le ipotesi emerse vi è una riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti aderenti al concordato.
Si tratterebbe di una misura particolarmente significativa, poiché inciderebbe direttamente sul livello di certezza garantito ai contribuenti che decidono di sottoscrivere l’accordo con il Fisco.
Le indiscrezioni parlano inoltre della possibilità di correggere o integrare le dichiarazioni interessate dal concordato attraverso gli ordinari strumenti di ravvedimento operoso, evitando che meri errori formali o inesattezze dichiarative possano compromettere gli effetti dell’adesione.
Ulteriori agevolazioni riguarderebbero il comparto IVA e l’utilizzo dei crediti fiscali.
In particolare, si prospetta l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro e dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 70.000 euro, nonché l’esclusione dell’obbligo di garanzia per i rimborsi IVA entro la soglia di 100.000 euro.
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Questo documento fa parte del FocusCPB 2026/2027
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