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In arrivo le comunicazioni di “compliance IVA 2025” su mancata o irregolare dichiarazione IVA

10 Giugno 2026
In arrivo le comunicazioni di “compliance IVA 2025” su mancata o irregolare dichiarazione IVA

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 172588 del 9 giugno 2026 disciplina le nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA 2025, invio senza quadro VE o VJ, ovvero con operazioni attive dichiarate fino a 1.000 euro a fronte di fatture elettroniche e corrispettivi che evidenziano un volume d’affari ben più elevato.

Per i commercialisti ciò comporta un duplice piano di intervento:

  • da un lato la lettura tecnica delle basi dati utilizzate (fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici),
  • dall’altro l’impostazione di procedure interne per gestire rapidamente le PEC di compliance, valutare le anomalie e attivare ravvedimento operoso o dichiarazioni integrative entro i termini, sfruttando le riduzioni sanzionatorie del D.Lgs. n. 472/1997 modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Oggetto del Provvedimento e platea interessata - Il Provvedimento n. 172588/2026 dà attuazione ai commi 634-636 della Legge n. 190/2014 per l’anno d’imposta 2025, con focus specifico sulla dichiarazione IVA/2026. Le comunicazioni sono indirizzate ai soggetti passivi IVA per i quali, in base ai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, emergono scostamenti significativi rispetto alla dichiarazione IVA presentata (o non presentata). Rientrano nell’ambito di applicazione:

  • contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2025 entro i termini;
  • contribuenti che hanno presentato la dichiarazione senza il quadro VE, pur avendo fatture elettroniche/corrispettivi attivi;
  • contribuenti che hanno dichiarato operazioni attive fino a 1.000 euro, inferiori alle cessioni rilevanti ai fini IVA risultanti dai dati SdI;
  • contribuenti che hanno ricevuto fatture in reverse charge ma hanno trasmesso la dichiarazione senza quadro VJ compilato.

Fonti dati e tipologia di anomalie - L’Agenzia utilizza in modo integrato i dati delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi, nonché delle fatture elettroniche ricevute. Per la verifica delle operazioni attive, il riferimento è al volume d’affari indicato al rigo VE50, aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati a VE40.

Le principali anomalie riscontrabili sono:

  • mancata dichiarazione IVA 2025 a fronte di dati attivi e/o passivi presenti in SdI e corrispettivi;
  • dichiarazione con quadro VE assente o con operazioni attive fino a 1.000 euro non coerenti con le cessioni risultanti dai dati telematici;
  • dichiarazione con quadro VJ non compilato nonostante l’esistenza di fatture soggette a inversione contabile verso il contribuente (cessionario/committente).

In chiave operativa di studio, ciò impone:

  • un controllo sistematico del quadro VE (in particolare VE40 e VE50) in sede di predisposizione della dichiarazione;
  • la riconciliazione preventiva tra fatture attive SdI/corrispettivi e volume d’affari dichiarato, evitando mini-volumi d’affari “residuali”;
  • il monitoraggio delle fatture in reverse charge ricevute per garantire la corretta compilazione del quadro VJ.

Contenuto e canali delle comunicazioni di compliance - La comunicazione viene trasmessa via PEC al domicilio digitale del contribuente come risultante dalle norme su domicilio digitale e obbligo di PEC (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012). Le stesse informazioni sono poi consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione “L’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per lo studio, è utile impostare:

  • un monitoraggio giornaliero delle PEC degli studi e delle PEC dei clienti gestite per delega
  • una procedura interna di “smistamento” della comunicazione al professionista incaricato del cliente interessato.

Ruolo del consulente tra interlocuzione e ravvedimento - Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, può chiedere chiarimenti all’Agenzia o segnalare elementi non conosciuti mediante i canali indicati nella comunicazione. Non è invece possibile rispondere direttamente alla PEC mittente, in quanto la casella non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Sul piano operativo il commercialista deve:

  • verificare la correttezza dell’anomalia confrontando dichiarazione IVA, fatture elettroniche e corrispettivi
  • se l’anomalia è infondata, attivare il canale di interlocuzione indicato nella comunicazione, documentando in modo puntuale i rilievi
  • se l’anomalia è fondata, valutare il miglior percorso di regolarizzazione, tenendo conto dello stato dei controlli (assenza di atti già notificati) e del nuovo quadro sanzionatorio del D.Lgs. n. 472/1997 modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

È inoltre prevista la messa a disposizione dei dati alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici, la quale tratterà i dati come Titolare autonomo. Questo rafforza il rilievo prudenziale delle comunicazioni: la mancata regolarizzazione può tradursi in input per successive attività istruttorie.

Regolarizzazione: termini, strumenti e cautele - Per mancata dichiarazione IVA 2025, il contribuente può presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal 30 aprile 2026, versando imposte, interessi e sanzioni ridotte ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997. Si tratta, quindi, di una “dichiarazione tardiva” nei termini di Legge, con il beneficio di un ravvedimento operoso rafforzato, purché non siano già stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, né comunicate irregolarità ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, 54-bis D.P.R. n. 633/1972 e 36-ter D.P.R. n. 600/1973. Per errori e omissioni in dichiarazione presentata, il contribuente può inviare una dichiarazione integrativa IVA/2025, versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. Restano dovute, in sede di ravvedimento autonomo, le sanzioni ridotte per le cosiddette “violazioni prodromiche” (es. omessa fatturazione, omessa certificazione dei corrispettivi), che vanno valutate caso per caso. In pratica lo studio dovrebbe:

  • verificare se il cliente rientra nella finestra dei 90 giorni per il tardivo (dichiarazione non presentata);
  • stimare con chiarezza l’onere complessivo di ravvedimento (imposte, interessi, sanzioni), anche alla luce dei nuovi parametri sanzionatori introdotti dal D.Lgs. n. 87/2024;
  • formalizzare al cliente la proposta di regolarizzazione con un prospetto economico sintetico e l’indicazione dei rischi in caso di inerzia.

In chiave operativa, può essere utile strutturare nello studio una procedura standard per la gestione delle comunicazioni, articolata in fasi:

Fase

Attività principali

Output atteso

Note operative

Fase 1 - Intercettazione comunicazione

Monitoraggio costante della PEC e della sezione “L’Agenzia scrive” per tutti i clienti delegati

Individuazione tempestiva delle comunicazioni di compliance IVA 2025

Possibile delegare a una risorsa di studio con report giornaliero

Registrazione della comunicazione in un gestionale interno con numero atto e scadenze rilevanti

Scheda pratica per ciascun cliente con dati essenziali della comunicazione

Utile prevedere campi per stato pratica (aperta/chiusa/in lavorazione)

Fase 2 - Analisi tecnica

Estrazione dei dati SdI e corrispettivi per l’anno 2025

Prospetto riepilogativo fatture emesse/ricevute e corrispettivi telematici

Può essere strutturato per mese e per aliquota IVA

Confronto con dichiarazione IVA/2026 (quadri VE, VJ, VE40, VE50) e contabilità IVA

Check-list di coerenza tra dati contabili, dichiarativi e telematici

Evidenziare differenze numeriche e possibili cause dell’anomalia

Fase 3 - Scelta della strategia

Se anomalia infondata: predisposizione della risposta tramite i canali indicati, con prospetti di riconciliazione allegati

Bozza di risposta tecnica da sottoporre al cliente e inviare all’Agenzia

Importante conservare calcoli e riconciliazioni a supporto

Se anomalia fondata: valutazione tra dichiarazione tardiva o integrativa e ravvedimento con simulazione imposte e sanzioni

Report di simulazione economica (imposte, interessi, sanzioni)

Da condividere con il cliente per la scelta consapevole della soluzione

Fase 4 - Esecuzione e archiviazione

Invio delle eventuali istanze/segnalazioni all’Agenzia

Prova di invio/trasmissione archiviata nel fascicolo elettronico del cliente

Verificare ricevute e protocolli per eventuali futuri controlli

Presentazione dichiarazione tardiva/integrativa e versamento con ravvedimento; archiviazione completa della pratica

Presentazione di dichiarazione tardiva/integrativa e versamenti correlati. 

Conservazione di tutta la documentazione a supporto, anche in ottica di futuri controlli o contenzioso.

Fascicolo “compliance IVA 2025” completo (comunicazione, analisi, atti inviati, F24)

Utile per difesa in caso di controlli o contestazioni successive

Il provvedimento in sintesi:

Profilo

Contenuto principale

Riferimento provvedimento

Impatto operativo per lo studio

Contribuenti interessati

Soggetti passivi IVA con mancata dichiarazione 2025, quadro VE assente o con attivo ≤ 1.000 euro, quadro VJ mancante a fronte di reverse charge

Punto 1.1

Individuare i clienti “a rischio” in base a contabilità e dati SdI/corrispettivi

Fonti dati

Fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi giornalieri telematici

Punto 1.1

Riconciliare sistematicamente volumi d’affari e operazioni in reverse charge con la dichiarazione IVA

Canali comunicazione

PEC al domicilio digitale; area riservata “L’Agenzia scrive” in Cassetto fiscale e Fatture e Corrispettivi

Punti 2.1-2.2

Attivare un presidio strutturato su PEC e area riservata, con smistamento interno tempestivo

Contenuto comunicazione

Dati identificativi, estremi dichiarazione, descrizione anomalia, modalità di interlocuzione e di regolarizzazione

Punto 1.2

Predisporre un modello interno di check-list per l’analisi di ogni comunicazione ricevuta

Interlocuzione con AE

Richieste di informazioni o segnalazioni tramite canali indicati; PEC mittente non ricevente

Punto 3.1

Centralizzare la gestione delle risposte in studio, evitando invii non conformi alla PEC mittente

Messa a disposizione GdF

Trasmissione informatica dei dati alla Guardia di Finanza, Titolare autonomo

Punto 4.1

Valutare le comunicazioni di compliance anche come potenziale “pre-contenzioso” e orientare il cliente a regolarizzarsi

Regolarizzazione mancata dichiarazione

Dichiarazione IVA 2025 entro 90 giorni dal 30.4.2026, con imposte, interessi e sanzioni ridotte ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997

Punto 5.1

Calendarizzare le scadenze, stimare i costi del ravvedimento, proporre piani di rientro personalizzati ai clienti

Regolarizzazione errori/omissioni

Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997; violazioni prodromiche da ravvedere autonomamente

Punto 5.2

Predisporre schemi di calcolo standard e procedure interne per le integrative IVA

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Dichiarazione IVA