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Decreto correttivo: novità su detrazioni per familiari a carico e impatti sul welfare

16 Giugno 2026
Decreto correttivo: novità su detrazioni per familiari a carico e impatti sul welfare

L’art. 1 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali ex art. 12 TUIR, correggendo le criticità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025, in particolare in relazione al requisito della convivenza per gli “altri familiari” ex art. 433 c.c. La modifica chiarisce l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali - soprattutto in materia di welfare aziendale - distinguendo tra nozione generale di familiare e familiare fiscalmente a carico. La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta 2025, con effetto quindi anche sulle situazioni già in essere.

Contesto normativo e finalità dell’intervento - L’intervento si inserisce nell’attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), che prevede la revisione dell’IRPEF anche attraverso il riordino delle detrazioni, con attenzione alla composizione del nucleo familiare e alla tutela delle situazioni di disabilità. In tale ambito, l’art. 12 TUIR - che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia - è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 192/2025, il quale ha introdotto una definizione più ampia di “familiari” rilevanti ai fini fiscali, includendo:

  • coniuge non separato;
  • figli (in tutte le forme giuridiche rilevanti);
  • altri familiari ex art. 433 c.c. (es. genitori, fratelli), a determinate condizioni.

Le criticità emerse con il D.Lgs. n. 192/2025 - La modifica del comma 4-ter dell’art. 12 TUIR ha introdotto, per gli “altri familiari”, un requisito aggiuntivo:

  • convivenza con il contribuente, oppure
  • percezione di assegni alimentari non giudiziali.

Tale previsione ha generato rilevanti problemi applicativi, in particolare:

  • ambito welfare aziendale (art. 51 TUIR): nel 2025 molti benefit sono stati erogati a favore di familiari non conviventi, secondo la prassi previgente;
  • effetto retroattivo indesiderato: la nuova definizione ha comportato il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali già fruite, con possibile riqualificazione in reddito imponibile;
  • incertezza interpretativa: mancata distinzione tra:
    • nozione generale di familiare;
    • familiare fiscalmente a carico.

Le modifiche introdotte dall’art. 1 del Decreto correttivo - L’intervento normativo ha una duplice finalità chiarificatrice.

a) Eliminazione del requisito di convivenza (in alcuni casi) - Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari viene eliminato quando:

  • la norma fiscale fa riferimento ai “familiari” ex art. 12 TUIR
  • senza richiedere che siano fiscalmente a carico.

Effetto pratico: le agevolazioni (es. welfare aziendale) possono essere riconosciute anche per familiari non conviventi.

b) Conferma del requisito per i familiari fiscalmente a carico - Quando invece la norma richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, restano necessari:

  • limite reddituale: 2.840,51 euro; 4.000 euro per figli fino a 24 anni;
  • per gli “altri familiari” ex art. 433 c.c.: convivenza oppure assegni alimentari.

Impatti operativi - L’intervento consente di:

  • sanare le criticità del 2025 evitando effetti penalizzanti ex post;
  • ripristinare la coerenza con la disciplina previgente (ante 31.12.2024);
  • distinguere chiaramente due piani applicativi:
    • familiari rilevanti in senso ampio;
    • familiari fiscalmente a carico.

Particolarmente rilevante è l’impatto sui piani di welfare aziendale:

  • viene confermata la non imponibilità dei benefit erogati anche a familiari non conviventi (se non è richiesto lo status di “a carico”);
  • si riduce il rischio di contestazioni fiscali per il periodo d’imposta 2025.

Ambito applicativo

Tipologia familiare

Requisito convivenza/assegni

Requisito reddituale

Effetto fiscale

Norme che richiamano i “familiari” (senza “a carico”)

Tutti i familiari ex art. 12 TUIR

Non richiesto

Non richiesto

Agevolazioni spettanti (es. welfare)

Norme che richiedono “familiare fiscalmente a carico”

Coniuge e figli

Non richiesto

Detrazioni/benefici spettanti

Norme che richiedono “familiare fiscalmente a carico”

Altri familiari ex art. 433 c.c.

Richiesto

Detrazioni solo se soddisfatti entrambi

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