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Accertamento e riscossione

Cassetto fiscale: consultabili avvisi e stato del procedimento

17 Luglio 2026
Cassetto fiscale: consultabili avvisi e stato del procedimento

Con il provvedimento del 16 luglio 2026 (prot. n. 210791/2026), l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale, definendo le regole per l’accesso e l’utilizzo delle nuove funzioni di consultazione disponibili nell’area riservata del proprio sito internet.

Novità introdotte - In particolare, il provvedimento stabilisce le modalità di consultazione:

  • degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986;
  • degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” emessi ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
  • dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

Modalità di consultazione degli avvisi - Gli atti, firmati digitalmente e protocollati tramite gli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, saranno consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Oltre ai documenti, il contribuente potrà visualizzare, in modo da seguire l’evoluzione dell’atto fino alla sua conclusione, anche le informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale, con indicazioni quali:

  • “notificato”;
  • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”;
  • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”;
  • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”;
  • “mancata opposizione alla notifica”;
  • “definito con pagamento (pace fiscale)”;
  • “definito con pagamento (tregua fiscale)”;
  • “definito con pagamento (adesione)”;
  • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
  • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
  • “definito da ricorso”.

Il provvedimento prevede inoltre che gli avvisi e i provvedimenti siano messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti. Analogamente, le informazioni sullo stato dell’iter procedimentale saranno disponibili dal giorno successivo alla loro registrazione nei medesimi applicativi.

Attivazione del servizio - La data di effettiva attivazione del servizio sarà resa nota con una successiva comunicazione pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella fase di prima applicazione, la consultazione sarà consentita esclusivamente ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

Riferimenti normativi:

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