
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 151 del 23 luglio 2026 , è intervenuta sul trattamento fiscale delle attività agricole connesse svolte da un'impresa che esercita allevamento avicolo e realizza prodotti ottenuti dalla lavorazione della carne, fornendo importanti chiarimenti sull'applicazione degli articoli 32 e 56-bis del TUIR.
Il documento richiama anzitutto l'articolo 2135 del codice civile, secondo cui sono attività agricole connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata dallo stesso imprenditore.
L'Agenzia ricorda che, come chiarito dalle circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004, la qualificazione come attività agricola connessa richiede la presenza di due condizioni fondamentali:
La prevalenza deve essere verificata, di regola, in termini quantitativi tra prodotti propri e prodotti acquistati appartenenti allo stesso comparto produttivo. Qualora, invece, vengano acquistati prodotti diversi ma appartenenti allo stesso comparto, il confronto deve essere effettuato tra il valore normale dei prodotti aziendali e il costo di quelli acquistati (cfr. circolare n. 44/E del 2004).
La risposta richiama inoltre il decreto ministeriale 13 febbraio 2015, che individua le attività di trasformazione riconducibili al reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR. In particolare, rientrano nel regime catastale le attività riconducibili ai codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione della carne, esclusi i volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione della carne di volatili), purché sia rispettato il requisito della prevalenza.
Diversa, invece, la disciplina per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. Il decreto ministeriale include nel regime del reddito agrario esclusivamente la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Tutte le altre produzioni comprese nel medesimo codice, pur derivando dalla trasformazione della carne, non beneficiano dell'articolo 32 del TUIR e sono assoggettate al regime forfetario del reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
La Risposta n. 151/2026 conferma quindi che il corretto inquadramento fiscale delle attività agricole connesse richiede una duplice verifica: da un lato il rispetto del criterio della prevalenza dei prodotti propri, dall'altro la riconducibilità dell'attività ai beni espressamente individuati dal D.M. 13 febbraio 2015 . Solo la contemporanea presenza di tali presupposti consente di applicare il regime del reddito agrario; negli altri casi trova applicazione la disciplina del reddito d'impresa prevista dall'articolo 56-bis del TUIR .
Riferimenti normativi:
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