
Di recente l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rilevanza catastale degli interventi edilizi agevolati con il Superbonus. La risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 affronta gli aspetti operativi più delicati chiarendo tra l’altro che l’obbligo di aggiornamento non è limitato alle ipotesi di modifica della consistenza o della destinazione d’uso, ma si estende anche ai casi in cui le opere realizzate incidano sulla redditività ordinaria dell’immobile.
Il documento di prassi, originato anche dalle richieste di chiarimento conseguenti all’invio delle lettere di compliance previste dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre n. 213/2023), ribadisce che:
Sul piano normativo, viene richiamato il quadro delineato dal R.D.L. n. 652/1939 e dal D.P.R. n. 1142/1949, da cui emerge la natura comparativa del classamento catastale, fondato sulla valutazione della redditività ordinaria mediante confronto con unità immobiliari analoghe. Ne consegue che ogni intervento idoneo a incidere su tale redditività può rendere necessaria la rideterminazione della categoria, della classe e della rendita.
Non emergono particolari criticità interpretative nei casi “tradizionali” (variazioni di sagoma, consistenza, distribuzione o destinazione d’uso). Le principali incertezze riguardano, invece, gli interventi che incidono sulle caratteristiche costruttive e impiantistiche – quali impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, solare termico, pompe di calore, cappotti termici o installazione di ascensori – che, pur non modificando la consistenza, possono determinare un incremento apprezzabile della capacità reddituale.
In tale ambito, la risoluzione richiama espressamente la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, relativa agli impianti fotovoltaici, ritenendo applicabili i medesimi principi anche ad altre tipologie di impianti, quali sistemi di accumulo, impianti eolici e impianti solari termici. Ancora, l’Agenzia precisa che l’aggiornamento catastale non è automatico, ma richiede una valutazione tecnico-estimativa caso per caso. Viene tuttavia fornito un criterio operativo:
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Valore catastale |
Metodo di calcolo |
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Ante intervento |
Si calcola dalla rendita catastale: pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del ministro delle Finanze n. 5646/1991 |
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Post intervento |
Include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore “ante” il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989). |
Particolare attenzione deve essere prestata agli interventi cumulativi e agli impianti a servizio di più unità immobiliari, per i quali la valutazione deve considerare rispettivamente il valore complessivo delle opere o la quota imputabile a ciascuna unità.
Sul piano operativo, in caso di obbligo dichiarativo, la variazione deve essere presentata mediante procedura Docfa, con una relazione tecnica dettagliata sugli interventi eseguiti e sulle caratteristiche impiantistiche introdotte.
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