
Uno schema d’atto notificato a luglio deve essere gestito con particolare attenzione, poiché il termine per presentare le osservazioni e quello per chiedere l’accertamento con adesione seguono regole differenti.
Nel caso dello schema d’atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000, il termine di 60 giorni per le osservazioni beneficia della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. Non è invece sospeso il termine di 30 giorni per presentare l’istanza di accertamento con adesione.
Il caso
Un contribuente, gestore di un bar senza cucina, si vede notificare in data 2 luglio 2026 uno schema d’atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000 relativo al periodo d’imposta 2023, con il quale vengono contestati maggiori ricavi sulla base dei seguenti elementi:
Il calendario a doppio binario
Nel caso concreto, i termini da considerare sono i seguenti:
La diversa disciplina dipende dalla natura degli atti e degli adempimenti. Lo schema d’atto non è autonomamente impugnabile e, pertanto, non si applica la sospensione propria dei termini processuali. La sospensione prevista per il periodo 1° agosto-4 settembre riguarda invece il termine assegnato per la trasmissione delle deduzioni difensive e della documentazione nell’ambito del contraddittorio preventivo
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto rappresenta un percorso alternativo rispetto all’invio delle osservazioni. In tale ipotesi, l’Ufficio dispone di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza per formulare l’invito a comparire e instaurare il contraddittorio. Qualora il procedimento non si concluda per mancata partecipazione o mancata definizione, non è possibile presentare una nuova istanza di adesione dopo la successiva notifica dell’avviso di accertamento.
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