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Dichiarazioni e modelli

Spese scolastiche: dal 2027 più dati nel 730 precompilato

4 Settembre 2026
Spese scolastiche: dal 2027 più dati nel 730 precompilato

Dal 2027 la dichiarazione precompilata si arricchisce di nuove informazioni sulle spese scolastiche: gli enti locali dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a mensa, trasporto scolastico e servizi integrativi (assistenza al pasto, pre e post scuola). Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole, il 14 luglio 2026, sullo schema di Decreto del Ministero dell’Economia che estende l’obbligo di comunicazione ai fini della precompilata relativa al periodo d’imposta 2026 (Modello Redditi o 730 2027).

Detrazione spese scolastiche

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (circolare 13 maggio 2011 n. 20/E, risposta 5.3). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato D.P.R. n. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E, risposta 2.1);
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Cosa cambia per le famiglie

Le informazioni confluiranno nella precompilata 2027, riferita all’anno d’imposta 2026, e riguarderanno le spese sostenute dalle persone fisiche, con indicazione dei dati anagrafici degli studenti e dei soggetti che effettuano il pagamento. La trasmissione dovrà avvenire entro il 16 marzo di ogni anno, in linea con gli altri flussi che alimentano la precompilata.

L’ampliamento interessa i servizi ausiliari all’istruzione gestiti da comuni, province e città metropolitane. Qualora la gestione sia affidata a terzi, i dati saranno trasmessi solo se nella disponibilità dell’ente locale; in caso di rimborso delle spese da parte dell’ente, sarà necessaria una comunicazione telematica contenente i rimborsi erogati nell’anno precedente, con indicazione dell’anno di sostenimento della spesa

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della secondaria di secondo grado restano detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15 del TUIR, fino a 1.000 euro per alunno o studente. La nuova trasmissione non modifica i presupposti di detraibilità, ma agevola i contribuenti grazie alla precompilazione automatica di voci spesso a carico degli enti locali.

Riferimenti normativi: