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Accertamento e riscossione

Proroga versamenti soggetti ISA: alla cassa il 16 settembre

9 Settembre 2026
Proroga versamenti soggetti ISA: alla cassa il 16 settembre

Il 16 settembre 2026 rappresenta una nuova scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare i versamenti delle imposte (IRPEF, IRES, sostitutive, ecc.) risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

La rata da versare e la misura degli interessi cambiano però a seconda del termine da cui è partita la rateazione:

  • 30 giugno o 30 luglio per i contribuenti non interessati dalla proroga ISA;
  • 20 luglio o 20 agosto per i soggetti che hanno beneficiato del differimento previsto dall’art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026.

Per i versamenti rateali trova applicazione l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2025, in base al quale le rate successive sono versate entro il giorno 16 di ciascun mese, senza differenziazioni tra titolari di partita IVA e non titolari di p.IVA.

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 21 maggio 2009, calcolati secondo il metodo commerciale per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza della prima rata e la scadenza della seconda.

Sulle rate mensili ulteriormente successive si applica poi lo 0,33% in misura forfetaria per ciascun mese.

Per i contribuenti ordinari che hanno versato la prima rata il 30 giugno 2026, il 16 settembre scade la quarta rata, gravata da interessi dello 0,84%.

Chi, invece, ha effettuato il primo versamento il 30 luglio 2026, previa maggiorazione dello 0,40% prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, versa il 16 settembre la terza rata, con interessi dello 0,51%.

Diversa è la situazione dei soggetti interessati dalla proroga prevista dall’art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026, convertito dalla Legge n. 113/2026.

La disposizione ha differito al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dovuti dai soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi entro il relativo limite.

La proroga riguarda anche i soggetti con cause di esclusione dagli ISA, i contribuenti nel regime di vantaggio, i forfetari e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i requisiti richiesti dalla norma.

Gli stessi contribuenti potevano effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Per chi ha iniziato la rateazione il 20 luglio, il 16 settembre scade quindi la terza rata, con interessi dello 0,62%; per chi ha invece differito il primo versamento al 20 agosto, maggiorando preventivamente le somme dello 0,80%, il 16 settembre scade la seconda rata, con interessi dello 0,29%.

Lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate conferma tali percentuali.

Rateazione dei versamenti 2026 - scadenze e interessi a confronto

Contribuenti ordinari e soggetti interessati dalla proroga ex art. 1-sexies D.L. n. 63/2026

Rata

Prima rata 30 giugno 2026

Prima rata 30 luglio 2026 (*)

Prima rata 20 luglio 2026 - proroga ISA

Prima rata 20 agosto 2026 (**)

30 giugno
Interessi: 0,00%

30 luglio
Interessi: 0,00%

20 luglio
Interessi: 0,00%

20 agosto
Interessi: 0,00%

16 luglio
Interessi: 0,18%

20 agosto
Interessi: 0,18%

20 agosto
Interessi: 0,29%

16 settembre
Interessi: 0,29%

20 agosto
Interessi: 0,51%

16 settembre
Interessi: 0,51%

16 settembre
Interessi: 0,62%

16 ottobre
Interessi: 0,62%

16 settembre
Interessi: 0,84%

16 ottobre
Interessi: 0,84%

16 ottobre
Interessi: 0,95%

16 novembre
Interessi: 0,95%

16 ottobre
Interessi: 1,17%

16 novembre
Interessi: 1,17%

16 novembre
Interessi: 1,28%

16 dicembre
Interessi: 1,28%

16 novembre
Interessi: 1,50%

16 dicembre
Interessi: 1,50%

16 dicembre
Interessi: 1,61%

-

16 dicembre
Interessi: 1,83%

-

-

-

(*) Gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
(**) Gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine del 20 agosto deriva dall’art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026, coordinato con il differimento degli adempimenti e dei versamenti previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2025.

Gli interessi indicati nelle celle sono gli interessi di rateazione. Sulle rate mensili successive alla seconda si aggiunge lo 0,33% in misura forfetaria per ciascun mese.

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