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Superbonus, il professionista risponde del ritardo anche senza clausola ad hoc

18 Settembre 2026
Superbonus, il professionista risponde del ritardo anche senza clausola ad hoc

È fonte di responsabilità per il professionista il ritardo nell’esecuzione dell’incarico che compromette la possibilità, per il committente, di fruire delle detrazioni edilizie previste dalla normativa (nel caso di specie Superbonus al 110%). Tale responsabilità ricorre, secondo quanto recentemente chiarito dal tribunale di Rovigo con la sentenza n. 492/2026 del 2 settembre 2026, anche nel caso in cui l’incarico non prevedesse espressamente il conseguimento del relativo beneficio fiscale. 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il professionista è responsabile del ritardo che impedisce al committente di usufruire delle detrazioni edilizie, anche se non esplicitamente pattuito. Il Tribunale di Rovigo (sentenza n. 492/2026) ha confermato questa responsabilità, basandosi sulla diligenza qualificata e sull'interesse noto del cliente.