
È fonte di responsabilità per il professionista il ritardo nell’esecuzione dell’incarico che compromette la possibilità, per il committente, di fruire delle detrazioni edilizie previste dalla normativa (nel caso di specie Superbonus al 110%). Tale responsabilità ricorre, secondo quanto recentemente chiarito dal tribunale di Rovigo con la sentenza n. 492/2026 del 2 settembre 2026, anche nel caso in cui l’incarico non prevedesse espressamente il conseguimento del relativo beneficio fiscale.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati