
Stanno arrivando in questi giorni le lettere di compliance a commercianti ed esercenti relative alle possibili anomalie riscontrate dal Fisco tra i dati dei pagamenti elettronici ricevuti tramite POS e gli importi riportati nelle fatture elettroniche e nei corrispettivi comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Oggetto del controllo
In via preliminare, è bene ricordare le due variabili che l’Agenzia delle Entrate mette a confronto per rilevare l’infrazione:
Secondo la formulazione originaria della norma, in presenza di discrepanza tra queste due fonti di dati, seppure non vi sia evasione di imposta (il documento commerciale è comunque emesso e contabilizzato), il contribuente compie una violazione sanzionabile.
Sanzioni ed evoluzione normativa
La norma prevede una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione errata (leggasi disallineata), con un massimo di 1.000 euro a trimestre, e senza possibilità di ridurre la sanzione avvalendosi delle disposizioni in materia di cumulo giuridico. Inoltre, il mancato allineamento dei dati telematici POS-RT non si esaurisce nella pur pesante sanzione pecuniaria di 100 euro per singola trasmissione giornaliera. Occorre infatti ricordare che tale violazione rileva anche sotto il profilo della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da tre giorni a un mese, elevata da un mese a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedesse i 50.000 euro) in caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nell’arco di un quinquennio.
L’art. 33 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto correttivo o Decreto “Omnibus”) interviene riformando l’impianto sanzionatorio dei corrispettivi telematici, istituendo una specifica causa di non punibilità sotto forma di franchigia per i disallineamenti tra registrazioni di cassa e flussi finanziari dei pagamenti elettronici.
La disposizione introduce una soglia di tolleranza pari al 5%, inserendo alla lettera a) del comma 1 una modifica diretta all’ultimo periodo dell’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997.
Segnalazioni di anomalia del Fisco
Come detto, in questi giorni gli esercenti si stanno vedendo recapitare segnalazioni per cui:
Ricevuta la comunicazione il contribuente può:
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