
La disciplina dell’assemblea totalitaria è inderogabile sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata, mentre il ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio richiede una previsione statutaria e la concreta sussistenza delle esigenze che lo giustificano. Su questi temi è recentemente intervenuto il Notariato Triveneto, fornendo indicazioni utili per la corretta applicazione degli artt. 2364, 2366 e 2479-bis cod. civ.

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