
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il P.O. n. 73 del 1° ottobre 2026, ha chiarito un aspetto cruciale per i praticanti: il termine quinquennale di efficacia del certificato di compiuto tirocinio, previsto dall’art. 6, comma 12, del D.P.R. 137/2012, è perentorio e non ammette deroghe, neppure in presenza di cause di forza maggiore.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati