
L’art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus) non si applica retroattivamente alle fattispecie di distribuzione presunta di utili extracontabili maturate prima della sua entrata in vigore. La disposizione, efficace dal 12 agosto 2026, non ha natura di interpretazione autentica: introduce infatti un criterio normativo nuovo, più circoscritto rispetto alla presunzione elaborata dalla giurisprudenza per le società di capitali a ristretta base partecipativa.

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