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Partite IVA inattive: nuove regole per la chiusura d’ufficio

13 Ottobre 2026
Partite IVA inattive: nuove regole per la chiusura d’ufficio

Con il provvedimento prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate aggiorna e semplifica la disciplina operativa per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, modificando il precedente provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019.

Normativa di riferimento

Le disposizioni normative che prevedono la chiusura d’ufficio delle partite IVA c.d. dormienti sono contenute nell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA).

L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Proprio per dare attuazione a tale disposizione era stato emanato il provvedimento del 3 dicembre 2019 ora aggiornato alla luce delle informazioni disponibili nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Nuova disciplina

Il provvedimento precisa che la selezione delle posizioni potenzialmente inattive sarà effettuata mediante riscontri automatizzati sui dati disponibili nell’Anagrafe tributaria. Tra le informazioni utilizzabili rientrano espressamente fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti eseguiti tramite riscossione spontanea: elementi che dovrebbero rendere l’individuazione delle posizioni non operative più puntuale e ridurre il rischio di cessazioni non coerenti con l’effettiva operatività del contribuente.

Comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva sarà inviata al domicilio digitale del titolare della partita IVA oppure, se assente e in caso di soggetto diverso da persona fisica, al domicilio digitale del rappresentante. In mancanza, l’invio avverrà con raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria. L’atto sarà inoltre consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”; per le persone fisiche è previsto anche l’avviso tramite App IO.

La chiusura decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, oppure dalla sua messa a disposizione nell’area riservata se la consegna non è possibile. Entro tale termine il contribuente può fornire chiarimenti a qualsiasi ufficio territoriale per impedire la cessazione.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo la possibilità di chiedere la riattivazione della posizione IVA già chiusa perché ritenuta inattiva, con efficacia retroattiva e senza alcuna interruzione temporale.

Riferimenti normativi:

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