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Accertamento e riscossione

Aliquota IRPEF più elevata e rinuncia alle detrazioni: richieste all’INPS dal 15 ottobre

15 Ottobre 2026
Aliquota IRPEF più elevata e rinuncia alle detrazioni: richieste all’INPS dal 15 ottobre

Con il messaggio n. 3245 del 13 ottobre 2026, l’INPS ha comunicato che dal 15 ottobre 2026 possono essere presentate, per il periodo d’imposta 2027, le richieste di applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata e/o di rinuncia alle detrazioni per reddito previste dall’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Le indicazioni riguardano i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali e confermano le istruzioni del messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025.

Le opzioni devono essere comunicate ogni anno: la richiesta relativa a un periodo d’imposta non sostituisce quella per l’anno successivo.

Il contribuente può chiedere:

  • l’applicazione di un’aliquota superiore a quella ordinariamente utilizzata;
  • il mancato riconoscimento, totale o parziale, delle detrazioni per reddito;
  • entrambe le opzioni.

La ragione principale della richiesta è quella di adeguare le trattenute INPS alla propria situazione reddituale complessiva, per limitare il rischio di un forte conguaglio a debito in dichiarazione.

In assenza di una comunicazione esplicita, l’INPS, quale sostituto d’imposta, applica le aliquote per scaglioni previste dalla normativa vigente e riconosce le detrazioni dell’art. 13 sulla base del reddito erogato.

Le istanze si presentano online, compilando la dichiarazione nel servizio «Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia», disponibile sul sito dell’Istituto.

Il messaggio richiama anche la comunicazione dei dati dei figli fiscalmente a carico, necessari per completare correttamente il prospetto dei familiari nella CU 2027.

Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 ottobre 2023, la comunicazione rileva anche quando il beneficiario percepisce l’Assegno unico universale, per consentire la corretta attribuzione delle spese agevolate nella dichiarazione precompilata.

La circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, i figli possono rilevare per altri benefici fiscali anche senza diritto alla detrazione per figli a carico, perché coperti dall’Assegno unico o perché hanno superato i requisiti anagrafici previsti dalla norma.

Infine, la richiesta di maggiore aliquota o la rinuncia alle detrazioni comporta il mancato riconoscimento automatico delle agevolazioni dell’art. 1, commi 4 e 6, della Legge n. 207/2024 per i percettori di prestazioni imponibili sostitutive del reddito di lavoro dipendente, comprese quelle di accompagnamento alla pensione.

Il richiamo è al messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026. I benefici, se spettanti, restano recuperabili nella dichiarazione annuale dei redditi.

Riferimenti normativi:

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