
Con il P.O. n. 40 del 12 ottobre 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiarisce che il dottore commercialista può sempre svolgere in forma individuale l’attività di amministratore di condominio, senza incorrere in una situazione di incompatibilità. Diversamente, se l’attività è esercitata in forma societaria, trova applicazione il divieto di esercizio dell’attività d’impresa, con l’unica deroga delle STP.

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