
Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso operativo sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere rottamati e le modalità per presentare la domanda di adesione.
Dal 15 ottobre 2026 è possibile richiedere online il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi definibili e l’importo delle somme dovute. La finestra per le adesioni si è aperta il 16 ottobre e si chiuderà il 15 dicembre 2026. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica.
La misura riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti territoriali che hanno comunicato all’Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate, tra cui bollo auto, IMU, TARI e multe stradali.
Sono esclusi i tributi locali gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali possono essere previste autonome definizioni agevolate.
Modalità di presentazione - Il prospetto informativo può essere richiesto:
Debiti definibili e benefici - La misura, introdotta dal decreto-legge n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026, riguarda i debiti tributari e non tributari affidati all’agente della riscossione dalle Regioni e dagli enti locali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La definizione agevolata consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale, oltre alle eventuali spese per le procedure esecutive e ai diritti di notifica. Non sono invece dovuti gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi, gli interessi di mora e l’aggio. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada sono esclusi gli interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni, e l’aggio.
Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies delle entrate locali, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Riferimenti normativi:
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