
Il DDL Bilancio 2027 interviene in maniera significativa sul regime forfetario, ampliandone la platea e introducendo un meccanismo differenziato tra imposte sui redditi e IVA.
La soglia ordinaria di ricavi o compensi per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovrebbe infatti salire dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Secondo la relazione tecnica, l’ampliamento potrebbe indurre circa 41.000 nuove partite IVA a optare per il regime agevolato.
L’imposta sostitutiva continua ad essere applicata nella misura del 15%, oppure del 5% per le nuove attività che rispettano le specifiche condizioni previste dalla normativa.
La vera novità è tuttavia rappresentata dalla separazione tra disciplina delle imposte sui redditi e disciplina IVA.
Il problema del limite europeo di 85.000 euro - La normativa comunitaria consente attualmente agli Stati membri di applicare il regime di franchigia IVA alle piccole imprese entro un volume d’affari massimo di 85.000 euro.
Per questo motivo il legislatore italiano non può automaticamente estendere fino a 100.000 euro anche l’esonero dall’IVA.
Il DDL Bilancio costruisce quindi un sistema a doppio binario:
La possibilità di estendere anche la franchigia IVA oltre gli 85.000 euro resta quindi subordinata all’esito delle interlocuzioni con la Commissione europea.
I diversi casi dal 2027
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Ricavi/compensi nell’anno |
Imposte sui redditi |
IVA |
Effetto pratico |
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Fino a 85.000 euro |
Regime forfetario |
Esclusione IVA |
Nessuna modifica sostanziale rispetto al regime attuale |
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Da 85.001 a 100.000 euro |
Regime forfetario con imposta sostitutiva |
IVA ordinaria, salvo futura autorizzazione UE |
Si resta forfetari ai fini reddituali ma si diventa soggetti IVA |
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Da 100.001 a 115.000 euro |
Forfetario fino alla fine dell’anno |
Uscita immediata dalla franchigia IVA |
Nell’anno resta la sostitutiva, ma l’IVA scatta immediatamente al superamento della soglia |
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Oltre 115.000 euro |
Uscita immediata dal forfetario |
IVA ordinaria |
Nello stesso anno si passa anche all’IRPEF ordinaria |
Esempio: professionista con compensi di 95.000 euro - Un professionista che nel 2027 consegue compensi per 95.000 euro, in presenza degli altri requisiti, potrebbe continuare ad applicare l’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario. Il superamento degli 85.000 euro determinerebbe però, in assenza dell’autorizzazione europea, l’applicazione della disciplina IVA ordinaria. Si creerebbe pertanto una situazione nuova: forfetario ai fini reddituali, ma soggetto IVA ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Esempio: compensi pari a 108.000 euro - Se i compensi raggiungono 108.000 euro, il contribuente supera la nuova soglia ordinaria di 100.000 euro, ma non quella di 115.000 euro prevista per l’uscita immediata ai fini reddituali. Per l’anno dello sforamento continuerebbe pertanto a determinare il reddito con il regime forfetario, mentre l’IVA troverebbe applicazione immediata secondo le regole previste dalla norma. Dal periodo d’imposta successivo non sarebbe più possibile permanere nel regime agevolato.
Esempio: compensi pari a 120.000 euro - Diversa è l’ipotesi del contribuente che supera 115.000 euro. In questo caso l’uscita dal regime forfetario è immediata già nel corso dello stesso periodo d’imposta, con applicazione dell’IRPEF ordinaria e delle relative addizionali, oltre naturalmente all’IVA.
Una semplificazione che rischia di complicare gli adempimenti - L’aumento della soglia rappresenta certamente un ampliamento rilevante del regime agevolato, ma il nuovo sistema rischia di creare una disciplina molto più complessa rispetto all’attuale. In particolare, nella fascia compresa tra 85.000 e 100.000 euro il contribuente potrebbe essere contemporaneamente: forfetario ai fini delle imposte sui redditi e ordinario ai fini IVA.
Commercialisti e contribuenti dovranno quindi prestare particolare attenzione al monitoraggio dei ricavi e dei compensi nel corso dell’anno, perché il superamento delle diverse soglie potrà produrre conseguenze differenti e, in alcuni casi, immediate.
Particolarmente delicata sarà anche l’individuazione del momento dal quale dovrà essere applicata l’IVA in caso di superamento della soglia, nonché il coordinamento con fatturazione elettronica, registrazioni IVA, detrazione dell’imposta sugli acquisti e adempimenti periodici.
La disciplina definitiva dipenderà comunque dall’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2027 e dall’esito del confronto con la Commissione europea sulla possibilità di elevare anche la soglia della franchigia IVA.
Riferimenti normativi:
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