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Reverse charge e invio dati allo SdI: omissioni e sanzioni distinte

4 Novembre 2026
Reverse charge e invio dati allo SdI: omissioni e sanzioni distinte

L’omessa trasmissione allo SdI dei documenti TD17 e TD18 non configura, di per sé, un’omessa applicazione dell’inversione contabile.

Occorre distinguere gli obblighi di integrazione o autofatturazione da quelli di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, previsti dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

La distinzione, come vedremo, è chiarita dalla circolare 13 luglio 2022 n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate, risposte 2.7-2.10.

Detto ciò, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia:

  • il TD17 riguarda gli acquisti di servizi dall’estero: se il prestatore è stabilito in altro Stato UE, il committente integra la fattura; se è stabilito fuori dall’UE, emette un’autofattura, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
  • il TD18 riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, soggetti agli obblighi di integrazione e registrazione degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Ebbene, integrazione e autofatturazione possono essere effettuate anche in forma analogica.

La trasmissione allo SdI del documento TD17 o TD18 può assolvere contestualmente gli obblighi di integrazione o autofatturazione e quelli comunicativi, ferme restando le prescritte registrazioni IVA.

Tuttavia, se il contribuente ha tempestivamente integrato la fattura o emesso l’autofattura, effettuato le prescritte registrazioni IVA e computato l’imposta nella corretta liquidazione, il solo mancato invio allo SdI configura una violazione dell’obbligo comunicativo, quando dovuto.

L’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede:

  • 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili;
  • la riduzione alla metà, con massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione o la correzione avviene entro quindici giorni dalla scadenza ordinaria.

Diverso è il caso in cui il contribuente ometta gli adempimenti IVA connessi al reverse charge, quali l’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura e le prescritte registrazioni.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’art. 6, comma 9-bis, del medesimo Decreto prevede la sanzione da 500 a 10.000 euro se l’operazione risulta dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi; in caso contrario, il 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro.

La sanzione per omesso reverse charge resta applicabile anche con IVA integralmente detraibile. La mera registrazione del costo non assolve gli obblighi IVA. Se manca anche la comunicazione allo SdI, quando dovuta, resta autonomamente sanzionabile l’omissione comunicativa.

Per il reverse charge interno, invece, l’invio del TD16 è facoltativo: la sua omissione non è sanzionabile se l’integrazione e gli altri adempimenti IVA sono regolari.

Le violazioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso, alle condizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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