La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta con l’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96. Nonostante la normativa sia di recente introduzione, sin da subito si sono susseguite diverse disposizioni di Legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della misura.
L’art. 2-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, in primis, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali.
Successivamente, l’art. 1, commi 342 e 343 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha riformulato l’art. 54 bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ampliando la possibilità di accesso alle prestazioni occasionali ed imponendone l’utilizzo nel settore agricoltura.
Da ultimo, l’art. 37 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha disposto importanti novità rivolte al settore turistico e termale.
In ragione di un panorama giuridico così movimentato, vediamo quale sia la disciplina applicabile nel 2023 alle prestazioni occasionali accessorie.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati