Continuano gli interventi in materia di welfare. Negli ultimi anni, infatti, si sono susseguiti molteplici interventi normativi volti ad innalzare la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit e gli strumenti di welfare aziendale riconducibili all’art. 51, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Da quest’anno, però, torna in vigore la normativa ordinaria di cui al TUIR, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.”
Questa disciplina, tuttavia, trova una parziale deroga nella disposizione di cui all’art. 40 del D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, che dispone, per l’anno 2023, l’innalzamento sino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit, dal reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
A questa disposizione, poi, si aggiunge la misura di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni in Legge 10 marzo 2023, n. 23 secondo cui, limitatamente all’anno 2023, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro, per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
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