I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge. Se queste regole non vengono osservate, si verifica un’inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell’inadempienza si applicano, dunque, sanzioni civili, sanzioni amministrative o sanzioni penali.
In particolare, la sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
Sul punto, è intervenuto il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. “Decreto Lavoro”), così come convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Per espressa previsione dell’art. 23, comma 1 del provvedimento, infatti, viene modificata la misura della sanzione amministrativa pecuniaria e si sostituiscono i limiti minimi e massimi di 10.000 euro e di 50.000 euro con nuovi limiti, commisurati all’importo omesso e pari, rispettivamente, al 150% e al 400%. Resta, invece, ferma la distinzione di fattispecie tra illecito penale e illecito sottoposto alla suddetta sanzione amministrativa.
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