Circolare monografica
PROFESSIONISTI

Art. 2215-bis c.c. e dematerializzazione: tenuta, efficacia probatoria e vidimazione digitale

Equiparazione, a determinate condizioni, del documento informatico al documento cartaceo nell'ambito delle riforme su semplificazione e innovazione digitale

di Barbara Garbelli | 28 Ottobre 2025
Art. 2215-bis c.c. e dematerializzazione: tenuta, efficacia probatoria e vidimazione digitale

L’introduzione dell’art. 2215-bis del codice civile ha rappresentato una svolta nella disciplina della formazione, tenuta e conservazione dei libri, repertori e scritture contabili. La norma, inserita nell’ambito delle riforme sulla semplificazione e innovazione digitale, ha sancito l’equiparazione, a determinate condizioni, del documento informatico al documento cartaceo, con effetti diretti sia sul piano della validità giuridica sia su quello dell’efficacia probatoria.

L’impianto normativo civilistico si integra con disposizioni di carattere tecnico-tributario, tra cui il D.M. 23 gennaio 2004, che stabilisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di numerazione e bollatura, nonché i criteri per la marcatura temporale e la gestione digitale dei libri sociali e contabili.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 2215-bis c.c. equipara libri cartacei e digitali, richiedendo firma digitale e marca temporale per validità probatoria. Il D.M. 23/01/2004 regola numerazione, bollatura e conservazione digitale, sostituendo la vidimazione fisica con la marcatura temporale.