
In materia di DURF ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, devono essere incluse anche le ritenute d'acconto su "interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi" versate dal sostituto d'imposta; nel calcolo della soglia del 10%, vanno considerati anche i crediti per imposte pagate all'estero perché queste possono concorrere alla determinazione del requisito fino a concorrenza del credito d’imposta effettivamente riconosciuto sulla base dell’articolo 165 del TUIR e indicato nel rigo RN13 del modello Redditi SC 2026.
Infatti, le imposte pagate all'estero sono ritenute indicative di una complessiva affidabilità fiscale e l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, a scomputo dell'IRES dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di versamento dell'imposta.

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