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Bonus edilizi: sanzioni rafforzate e polizze con massimali adeguati per i professionisti tecnici

Le sanzioni penali e pecuniarie e l’obbligo di assicurazione

di Fabrizio G. Poggiani | 14 Marzo 2022
Bonus edilizi: sanzioni rafforzate e polizze con massimali adeguati per i professionisti tecnici

Con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, dopo il comma 13-bis, all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato inserito il comma 13-bis.1, che introduce la pena della reclusione e una sanzione amministrativa per il professionista tecnico abilitato che espone false informazioni od omette di indicare informazioni rilevanti nelle asseverazioni richieste per la detrazione maggiorata del 110 per cento e la cessione e lo sconto sul corrispettivo dei bonus ordinari, elencati nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Il D.L. n. 13/2022, inoltre, introduce l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, pur confermando il rispetto di detta condizione anche in presenza di una polizza con massimale non inferiore a euro 500.000 e con copertura dello specifico rischio di asseverazione.

Le nuove disposizioni

Nella G.U. 25 febbraio 2022, n. 47, è stato pubblicato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, che, oltre al ripristino delle cessioni “a cascata” (o multiple) dei crediti (non solo edilizi), ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi.

In particolare, il comma 2 dell’art. 2 del citato D.L. n. 13/2022 introduce nella disciplina relativa alla detrazione maggiorata del 110 per cento (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), e alla cessione dei crediti, di cui all’art. 121  del medesimo decreto, il nuovo comma 13-bis.1.

Comma 2 dell’art. 2 del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13
All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità' delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».”.

Il nuovo comma 13-bis.1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 introduce un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese, mentre il novellato comma 14 del medesimo art. 119 dispone ora che per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni (quindi non soltanto per gli interventi agevolabili con la detrazione del 110 per cento) si rende necessaria la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei professionisti tecnici che rilasciano le richieste attestazioni e/o asseverazioni.

Le sanzioni penali e pecuniarie

Con il nuovo comma 13-bis.1, inserito nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, viene stabilito che il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Quindi, il professionista tecnico che rilascia le attestazioni e/o le asseverazioni deve essere estremamente preciso e puntuale, evitando di:

  • esporre informazioni non veritiere nei detti documenti;
  • omettere di indicare informazioni utili sui requisiti tecnici dell’intervento;
  • omettere di riferire informazioni relative all’effettiva realizzazione dei lavori oggetto dell’intervento.

Si ricorda, peraltro, che l’Agenzia delle entrate (Provv. 3 febbraio 2022, n. 35873/2022, punto 2.1, lett. d) richiede che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifichi:

  • che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lett. a) e b) del medesimo punto 2.1;
  • che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020;
  • la presenza dell’attestazione di cui alla lett. c) del punto 2.1 stesso.

Agenzia delle Entrate, Provv. 3 febbraio 2022, n. 2022/35873
2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione
2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;
b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
c) L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
d) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis; (…)”.

Si evidenzia ulteriormente, che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 121  del D.L. n. 34/2020, richiamato, sebbene limitatamente alla lett. b), dal nuovo comma 13-bis.1 del medesimo decreto “Rilancio”, nel caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, di cui al precedente comma 1, il fruitore dei bonus edilizi deve ottenere un’attestazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata dai professionisti tecnici abilitati in conformità a quanto prescritto dal comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della detrazione, da utilizzarsi in una delle due modalità indicate dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito e/o sconto sul corrispettivo).

Limitandosi, in questa sede, all’attestazione di congruità, si ricorda che la lett. b) del comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, richiamata espressamente dal citato nuovo comma 13-bis.1, richiede che la detta attestazione sia rilasciata dai tecnici abilitati in conformità alle prescrizioni di cui al comma 13-bis dell’art. 119 del decreto “Rilancio”.

Comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020
L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati a rilasciare l’attestazione di congruità delle spese, le disposizioni non offrono particolari dettagli, ma, in relazione ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, par. 1.2.2.2), la detta attestazione, ai fini della lett. b) del comma 1-ter dell’art. 121 del decreto “Rilancio”, può essere rilasciata, in considerazione del rinvio al citato art. 119, comma 13-bis, del medesimo decreto, “per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto “Rilancio” per gli interventi ammessi al superbonus. Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (non rientranti nel superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al superbonus”.

Si aggiunga che i professionisti tecnici devono essere utilizzati per le proprie qualità, giacché:

  • in tema di efficienza energetica, la congruità deve essere attestata da un tecnico abilitato, da intendersi come un “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi” (lett. h del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020 e Agenzia delle entrate, circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, par. 5.2.8);
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’attestazione deve essere rilasciata dal professionista incaricato della direzione dei lavori o della progettazione strutturale;
  • per gli altri interventi agevolati, da un professionista tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto agli specifici ordini e collegi.

Per questi professionisti, ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo comma 13-bis.1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, nei casi precedentemente indicati (omissione o falsificazione delle informazioni nell’attestazione), scattano, congiuntamente, le seguenti sanzioni, naturalmente una volta acclarata la mendacità delle informazioni attestate:

  • la reclusione da due a cinque anni;
  • la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 50.000 a un massimo di euro 100.000.

La polizza assicurativa aggiuntiva

Come già la dottrina ha avuto modo di rilevare, i professionisti tecnici abilitati, come la maggior parte dei professionisti iscritti in Ordini o Albi, in quanto tali, sono obbligati alla stipula di una polizza assicurativa, che copra le proprie responsabilità professionali.

La conseguenza è che, sul punto, ai fini del rilascio delle attestazioni indicate per le spese oggetto delle opzioni, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, non è noto se il tecnico debba dotarsi, in ogni caso, di una polizza ulteriore con caratteristiche peculiari, di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Comma 14 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”.

Sul punto, si deve prendere atto della modifica introdotta dalla lett. b) del comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 13/2022, con la conseguenza che il detto comma 14 (sopra riportato) stabilisce che:

 “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”, i professionisti tecnici, che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni di congruità devono stipulare “una polizza di assicurazione delle responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Resta fermo il fatto, però, che l’obbligo di stipula della polizza si deve considerare rispettato quando i detti professionisti tecnici abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

La modifica introdotta, infatti, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato art. 119 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 “viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro”) che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per l’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’art. 119 e garantisce “se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti”.

Art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”.

 La detta polizza:

  • non deve indicare esclusioni per l’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione;
  • deve prevedere un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”;
  • deve garantire “se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti”.

Si ritiene, quindi, che, se la polizza stipulata e già in possesso del professionista tecnico non presenta queste indicazioni specifiche, lo stesso tecnico dovrà procedere con l’adeguamento, sia mediante una modifica della polizza, sia con la sottoscrizione di un’ulteriore e specifica polizza.

Inoltre, se l’attestazione riguarda le spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110 per cento, di cui al citato art. 119 del D.L. n. 34/2020, la polizza è specificamente richiesta dal comma 14 e, quindi, la stessa deve rispondere alle relative indicazioni, ma, se l’attestazione riguarda i bonus edilizi ordinari (quindi, diversi dal 110 per cento), si ritiene che la polizza possa anche non rispondere ai contenuti del comma 14 e che la valutazione sia più di opportunità e non certo di obbligatorietà, fermo restando la presenza della copertura con la polizza professionale ordinaria, stipulata ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

Si ritiene, in linea con la dottrina maggioritaria, che la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 non costituisca una richiesta legata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico, ma un obbligo aggiuntivo, legato esplicitamente alla fruizione della detrazione maggiorata del 110 per cento (superbonus), stante il fatto che il citato comma 14 è inserito nel corpo delle disposizioni del 110 per cento e non anche nel corso delle disposizioni del comma 1-ter dell’art. 121 del decreto “Rilancio”, destinato a regolamentare le attestazioni di congruità dei bonus cedibili, indicati dal comma 2 del medesimo art. 121.

Infine, si ritiene che, stante il fatto che il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 è entrato in vigore dal 26 febbraio 2022 (il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.) e in attesa degli auspicati chiarimenti e nel rispetto della buona fede, l’applicazione dei contenuti del novellato comma 14, dell’art. 119 del D.L. 34/2020, soprattutto in relazione alla presenza della polizza richiesta, non possa che valere per le attestazioni e/o asseverazioni predisposte (soprattutto) e presentate successivamente a tale data (26 febbraio 2022) e non per le comunicazioni (opzione e/o sconto) inviate all’Agenzia delle Entrate dopo il 26 febbraio 2022 e che fanno riferimento ad attestazioni e/o asseverazioni predisposte anteriormente alla detta data (26 febbraio 2022).

 Riferimenti normativi

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