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Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia: le novità della Legge di Bilancio 2023

Disposizioni generali, limiti previsti per i compensi e casi particolari

di Emanuele Maestri | 13 Gennaio 2023
Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia:  le novità della Legge di Bilancio 2023

La disciplina delle prestazioni di lavoro c.d. “occasionali”, introdotta dall’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), ha subito un intervento di modifica prima con le nuove norme introdotte (a partire dal 13 agosto scorso) dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 e da ultimo in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 342 e 343, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Di seguito, preso atto dell’esclusione - a partire dal 1° gennaio 2023 - del settore agricolo (a tale riguardo, si vedano i commi 344 ss.), il punto sulle due residue “tipologie” contrattuali disciplinate dall’articolo 54-bis, ossia Libretto Famiglia (LF) e Contratto di Prestazione Occasionale (CPO o PrestO), quest’ultimo ormai solo nella modalità “ordinaria”, appunto con l’eccezione delle imprese agricole.

Limiti previsti per i compensi

Prima di esaminare le varie ipotesi, va evidenziato che tale tipologia contrattuale si caratterizza per la previsione di precisi limiti di importo (spendibile da parte del committente) e di reddito acquisibile (dal prestatore). In particolare, l’articolo 54-bis, comma 1, come modificato con effetto dal 1° gennaio 2023, dispone che - entro i limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo - è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (e non più solamente 5.000);
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Fattispecie

Importo massimo

Per ogni prestatore,  con riguardo a tutti gli utilizzatori

5.000 euro*

Per ogni utilizzatore, con riguardo a tutti i prestatori

10.000 euro*

Per prestazioni in tutto rese da ogni prestatore allo stesso utilizzatore

2.500 euro*

*Tutti gli importi sono da intendersi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

I compensi percepiti dal prestatore:
- sono esenti da IRPEF;
- non incidono sullo stato di disoccupato;
- si computano per determinare il reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Eccezioni

Attenzione però: ai sensi del comma 8, sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b) - ossia quanto al tetto di spesa per l’utilizzatore - i compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, registrandosi nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o di altre prestazioni di sostegno del reddito: in tal caso l'INPS sottrae dalla contribuzione figurativa per le prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CpI. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 (introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2023, dall’articolo 1, comma 342, lettera b, della Legge n. 197/2022), le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Disposizioni “generali”

In base a quanto previsto dai commi 2 e 3, il prestatore ha diritto a quanto segue:

  1. assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  3. riposo giornaliero, pause e riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. E quindi, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al medesimo decreto e le altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano se la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano solo le disposizioni ex articolo 21. Sono esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme speciali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici straordinari, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

Piattaforma informatica INPS

Il comma 9 dispone che, per accedere alle prestazioni disciplinate dall’articolo 54-bis, utilizzatori e prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es.: un consulente del lavoro), all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere effettuati utilizzando anche il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Con effetto dal 1° gennaio 2023, è abrogata la previsione contenuta nel comma 8-bis a mente del quale “nel caso di prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.

Solo ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia ex comma 10, la registrazione e gli adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Ex dipendenti e co.co.co.

Ai sensi del comma 5, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Libretto famiglia

È questa la modalità, per molti versi, più semplice da gestire. Come dispone il comma 6, lett. a), a tali prestazioni possono fare ricorso le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali con il Libretto Famiglia di cui al comma 10. La norma prevede che ogni utilizzatore come appena sopra individuato, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps con le modalità di cui al comma 9 o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, cd. "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

  1. piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, ossia (in buona sostanza, le prestazioni di lavoro della colf, in alternativa alla “classica” assunzione e applicazione del relativo contratto collettivo);
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità: si tratta quindi di baby sitter e badanti;
  3. insegnamento privato supplementare (e, quindi, le classiche ripetizioni private).

Compenso minimo

Ogni singolo Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a 1 ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore:

  1. la contribuzione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, pari a 1,65 euro;
    e
  2. il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro;
  3. infine, un importo di 0,10 euro, che è destinato al finanziamento degli oneri gestionali (comma 11).

Il “netto orario”, è quindi pari, per il prestatore, a 8,00 euro.

Comunicazione delle prestazioni

Il comma 12 dispone che, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto, l'utilizzatore persona fisica (non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa), entro il giorno 3 del mese dopo lo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Modalità di pagamento

Con riguardo a tutte le prestazioni rese con il Libretto Famiglia nel mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme già acquisite a tale scopo dagli utilizzatori persone fisiche, a pagare il compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo con accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore o, in mancanza di registrazione di un ccb, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore). A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che con le modalità su indicate, il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato o di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica: parti, luogo, durata della prestazione e importo del corrispettivo (gli oneri per pagare il compenso con tale modalità sono a carico del prestatore). 

Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede anche ad accreditare i contributi previdenziali sulla posizione del prestatore e a trasferire all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Contratto di prestazione occasionale

Negli stessi limiti economici descritti in apertura possono fare ricorso gli altri utilizzatori (in sostanza: professionisti e imprese), nel rispetto dei divieti previsti dal comma 14, per acquisire prestazioni di lavoro con il contratto di prestazione occasionale ex comma 13.

Nozione

In particolare, quindi, ex comma 13, il contratto di prestazione occasionale è il contratto con cui un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b (altri utilizzatori), e 7 (pubblica amministrazione), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

Divieti

Anche a tale riguardo si registra l’intervento modificativo della Legge di Bilancio 2023, e quindi il ricorso al contratto di prestazione occasionale è oggi espressamente vietato (comma 14):

  1. da parte degli utilizzatori (di tutte le tipologie) che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato: la norma nella stesura vigente sino al 31 dicembre 2022 prevedeva tale divieto nei confronti “degli utilizzatori che avessero alle loro dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (studenti, pensionati ecc.), e aventi alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori”;
  2. da parte delle imprese del settore agricolo: il divieto permane e, dal 1° gennaio 2023, è stata abrogata l’eccezione relativa alle attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (studenti, pensionati ecc.) se non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  3. da parte delle imprese dell'edilizia e settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
  4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Attivazione del CPO

Per attivare il CPO, ogni utilizzatore libero professionista o impresa, versa, anche tramite un intermediario abilitato, ferma la responsabilità dell’utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 (pagamento elettronico o utilizzando il modello di versamento F24), le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

Compenso minimo

Come dispone il comma 16, la misura minima oraria del compenso è 9,00 euro.

È stata abrogata la previsione relativa al settore agricolo, per cui il compenso minimo era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni subordinate individuata dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore:

  1. la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso; e
  2. il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pari al 3,5% del compenso;
  3. l'1% degli importi versati, che è destinato a finanziare gli oneri gestionali a favore dell’INPS.

Comunicazione anticipata

Premesso che tale obbligo riguarda solo il CPO vero e proprio, e non anche il Libretto Famiglia, il comma 17 dispone che l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma Inps o tramite il contact center dell’Istituto, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  1. dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. luogo di svolgimento della prestazione;
  3. oggetto della prestazione;
  4. data e ora di inizio e termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  5. compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

A seguito delle modifiche introdotte, con decorrenza 13 agosto 2022 dal D.Lgs. n. 104/2022, copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) a e) è trasmessa, in formato elettronico o è consegnata in forma cartacea prima che inizi la prestazione.

Revoca della comunicazione

Può accadere che una prestazione già concordata e comunicata non abbia poi effettivamente luogo. In tale ipotesi, come dispone il comma 18, l'utilizzatore impresa o professionista deve comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite i servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente trasmessa all'Istituto entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza di tale revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

Pagamento delle prestazioni

Con riferimento a tutte le prestazioni rese con un CPO nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, a pagare il compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo con accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore o, in difetto di registrazione del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore). 

A richiesta del prestatore nell’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con tali modalità, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo (gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore). 

Mediante la piattaforma informatica, l'INPS provvede anche ad accreditare i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e a trasferire all'Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i premi per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché i dati sulle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato (comma 19).

Casi particolari: società sportive e pubblica amministrazione

Sparse qua e là nel corposo testo dell’articolo 54-bis che stiamo esaminando, vi sono alcune previsioni relative a particolari settori: di seguito il riepilogo di tali fattispecie.

Steward negli impianti sportivi

Il comma 1, alla lettera c-bis, fa riferimento alle prestazioni in esame, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195): si tratta dell’Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91 (società sportive), con compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni prestatore.

Pubblica amministrazione

Ai sensi del comma 7, le PA di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere al CPO, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  1. nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  4. per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Sanzioni

Anche a tale riguardo, con particolare riferimento al comma 20, si registrano le novità apportate dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, nonché dalla Legge di Bilancio 2023.

Nel dettaglio, in caso di:

  1. superamento, da parte di un utilizzatore (escluse la PA), del limite di importo ex comma 1, lett. c) - ossia se a un singolo prestatore sono erogati più di 2.500 euro nell’anno civile - o del limite di durata della prestazione di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  2. violazione dell'obbligo di comunicazione ex comma 17, 1° periodo (comunicazione anticipata, minimo 1 ora prima, sulla piattaforma INPS), o di uno dei divieti ex comma 14 (agricoltura, imprese con più di 10 dipendenti a TI, in edilizia, negli appalti, ecc.): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per cui è accertata la violazione, e non si applica la procedura di diffida ex articolo 13 D.Lgs. n. 124/2004;
  3. violazione dell'obbligo informativo di cui al 2° periodo del comma 17 (e, quindi, in caso di omessa consegna o trasmissione al lavoratore di copia della dichiarazione con le informazioni essenziali sul rapporto): si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Riferimenti normativi:

 

Questo documento fa parte diMANOVRA 2023