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Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Modalità e termini di presentazione, soggetti, compensazione orizzontale e credito IVA

di Stefano Setti | 17 Gennaio 2023
Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Con il Provvedimento del 13 gennaio 2023 (Prot. n. 11378/2023), pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2023, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022, con le relative Istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Inoltre, tale Provvedimento ha approvato anche il modello di dichiarazione annuale IVA Base 2023, per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IVA 2023

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 dall’art. 37, comma 10, del D.L. n. 223/2006, la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Di conseguenza, le dichiarazioni cartacee presentate ad una banca o ad un ufficio postale devono ritenersi redatte su modelli non conformi.

In base all’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023.

Considerato che il 30 aprile 2023 cade di domenica ed il 1° maggio 2023 è giorno festivo il termine ultimo di presentazione è fissato al 2 maggio 2023.

Si ricorda, poi, che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023

Soggetti obbligati

In linea generale sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA.

La dichiarazione va comunque presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2022:
• non abbiano effettuato operazioni IVA;
• non siano tenuti al versamento dell’imposta;
• non abbiano svolto alcuna attività;
• abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972;
• abbiano effettuato operazioni di cessione rottami (ex art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).

Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione.

Soggetti esonerati

  • I contribuenti che nel 2022 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
  • i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario/committente - cioè mediante reverse charge (servizi edili, oro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario/minimi per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
  • gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA secondo criteri ordinari;
  • le ditte individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti IVA residenti in altri Stati UE:
    i) che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”;
    ii) qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta (art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993);
  • le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023

Il Provvedimento direttoriale del 13 gennaio 2023 ha previsto l’introduzione delle seguenti novità al modello di dichiarazione IVA 2023 (rispetto a quello dell’anno precedente):
nuovo quadro CS: tale quadro è stato inserito al fine di consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’art. 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Dal punto di vista operativo tale quadro sarà composto unicamente dalle imprese energivore soggette al citato contributo straordinario;
novità all’interno del quadro VO: è stata inserita la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

Da quanto sopra si evince che le novità apportate al modello di Dichiarazione IVA 2023, rispetto a quello dell’anno precedente, sono state minime.

Compensazione orizzontale e credito IVA

Si ricorda che l’art. 3 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole maggiormente restrittive per l’utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP e IVA).

A decorrere dal 24 aprile 2017 è stato ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive e ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile.

Dal 24 aprile 2017:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese) grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale. In tal caso la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito;
  • nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

La Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E ha chiarito che per le dichiarazioni presentate senza il visto di conformità prima del 23 aprile 2017 verranno applicate le regole precedenti. Le nuove regole valgono, quindi, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Crediti IVA annuali

A decorrere dal 24 aprile 2017, la compensazione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro annui può avere luogo decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Il tetto di euro 5.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale).
Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 5.000, scatta l’ulteriore vincolo del visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o della sottoscrizione aggiuntiva dell’organo di controllo contabile).
In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o integrative), il tetto di riferimento è quello dell’ultima dichiarazione.
Il visto di conformità omesso nella dichiarazione originaria può essere apposto nella dichiarazione correttiva/integrativa, da presentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Crediti IVA trimestrali

I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa, effettuare la compensazione dell’eccedenza IVA con i versamenti da effettuare con il modello F24, presentando l’apposita istanza, con il modello IVA TR, all’Ufficio competente in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e nel dettaglio:

  • primo trimestre (gennaio-marzo), deve essere presentato dal 1° al 30 aprile;
  • secondo trimestre (aprile-giugno), deve essere presentato dal 1° al 31 luglio;
  • terzo trimestre (luglio-settembre), deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre.

In base a quanto sopra ne discende che, in caso di eccedenze scaturenti dal modello IVA TR, le compensazioni potranno essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza.

Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al “tetto” di euro 5.000 senza attendere 10 giorni a quello di presentazione dell’istanza (circolare n. 1/E/2010).

Risulta, opportuno, ricordare che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2011, l’impossibilità di compensare crediti erariali, attraverso il modello F24, se sussistono debiti della stessa specie iscritti a ruolo, scaduti, per un importo complessivo superiore a 1.500,00 euro.
In caso di violazione del divieto, per cui si viene a compensare un credito di natura erariale in presenza di un’iscrizione a ruolo di un’imposta erariale per cui sono scaduti i termini di pagamento, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, si applica una sanzione pari al 50% di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Tenendo, comunque, presente che la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello IVA

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