L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 176/2025 , ha precisato che la cd. riammissione alla rottamazione-quater non ha il potere di fare salvi gli effetti del CPB. La decadenza dalla rottamazione-quater, infatti, laddove faccia riemergere debiti rientranti nel perimetro temporale d’osservazione previsto ai fini del rispetto e del mantenimento dei requisiti di accesso al CPB, determina l’automatica decadenza dal concordato, senza che la successiva riammissione possa ripristinarne retroattivamente la validità.
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