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Mobilità internazionale e residenza fiscale: criticità dei trasferimenti infrannuali e ruolo delle clausole convenzionali di “split year”

Split year ammesso solo se espressamente previsto dalla relativa Convenzione: impostazione confermata dalla prassi e avallata dalla giurisprudenza di legittimità

di Mattia Merati | 26 Marzo 2026
Mobilità internazionale e residenza fiscale: criticità dei trasferimenti infrannuali e ruolo delle clausole convenzionali di “split year”

Il trasferimento di residenza in corso d’anno delle persone fisiche (da o verso l’Italia) può determinare fenomeni di doppia imposizione o doppia non imposizione, a causa del disallineamento tra il criterio italiano, fondato sull’unitarietà del periodo d’imposta, e quello previsto da (alcuni) sistemi esteri, che adottano il principio dello “split year”. Tali criticità sono solo parzialmente mitigate nei rapporti con Stati che prevedono espressamente tale clausola nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni (attualmente SvizzeraGermaniaPanama).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La mobilità internazionale dei contribuenti può causare doppia residenza fiscale o assenza di residenza per parte dell'anno, a causa delle divergenze tra i sistemi fiscali. L'Italia non ha adottato il principio dello split year, causando potenziali casi di doppia imposizione o non imposizione, mitigati solo con alcuni Paesi tramite convenzioni specifiche.