
Il trasferimento di residenza in corso d’anno delle persone fisiche (da o verso l’Italia) può determinare fenomeni di doppia imposizione o doppia non imposizione, a causa del disallineamento tra il criterio italiano, fondato sull’unitarietà del periodo d’imposta, e quello previsto da (alcuni) sistemi esteri, che adottano il principio dello “split year”. Tali criticità sono solo parzialmente mitigate nei rapporti con Stati che prevedono espressamente tale clausola nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni (attualmente Svizzera, Germania e Panama).

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