La lettera q-bis) dell’art. 39, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato il disposto dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserendo le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del medesimo D.Lgs. n. 74/2000 tra quelle cui può applicarsi la causa di non punibilità ivi disciplinata.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Telefisco, ha chiarito che l’interpretazione del quadro normativo vigente deve tenere conto anche della novella introdotta dalla legge di bilancio ammettendosi di conseguenza - anche con specifico riferimento alle fattispecie astrattamente sussumibili nelle previsioni delittuose in esame - la facoltà del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ha tuttavia precisato che dal perfezionamento in ambito amministrativo di detto istituto possa ritenersi discendere la causa di non punibilità esclusivamente al ricorrere delle circostanze puntualmente dettagliate nell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, in particolare per quanto riguarda la formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo ovvero di procedimenti penali.
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