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Blocco alle compensazioni in F24. Effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione-quater

di Andrea Amantea | 20 Febbraio 2023
Blocco alle compensazioni in F24. Effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione-quater

Il divieto di compensazioni orizzontali in F24 può rappresentare un grosso problema per le imprese, le quali, a fronte di un debito iscritto a ruolo per imposte erariali e accessori superiore a 1.500 euro, sono costrette a rinunciare all’utilizzo di crediti per imposte “pure” in compensazione. Facciamo dunque riferimento al c.d. blocco delle compensazioni in F24 di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010. Detto ciò, è lecito chiedersi se la semplice adesione alla rottamazione delle cartelle, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, permetta di superare il blocco alle compensazioni. Partendo dalle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, analizziamo gli effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, rispetto alle precedenti finestre di rottamazione.

Il blocco alle compensazioni in F24

Il blocco alle compensazioni orizzontali in F24 è disciplinato dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Detto ciò, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 4/E13/E del 2011, è possibile riassumere le peculiarità di tale istituto.

Blocco alle compensazioni in F24

Cosa

Blocco assoluto alle compensazioni orizzontali, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Ammesse le compensazioni verticali anche se in transito in F24.

Quando scatta

Presenza di debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Sanzioni

50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione max trova limite massimo nel 50% dell’importo compensato in violazione del suddetto blocco.

Imposte a debito/credito perimetro blocco compensazioni

Imposte dirette, IVA e le altre imposte indirette (imposta di registro). Sono esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.

Lo stesso art. 31 in parola, consente al contribuente di pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle stesse imposte erariali. Per fare ciò deve essere utilizzato il modello “F24 accise - pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”). Si veda a tal fine il D.M. 10 febbraio 2011.

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo ai possibili legami tra blocco alle compensazioni e istanza di definizione agevolata delle cartelle, commi 231-252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022.

La rottamazione-quater. Gli effetti sul blocco alle compensazioni

Il comma 240 individua gli effetti sospensivi legati alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata entro il prossimo 30 aprile 2023.

Nello specifico, la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle entro il prossimo 30 aprile 2023 (Fonte dossier Legge di Bilancio 2023):

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di sanatoria;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di rottamazione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • fa cadere l’inadempieza del debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delie società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo;
  • ecc.

Il pagamento della prima o unica rata della rottamazione, comporta l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Analizzando la norma, viene fuori che disposizione alcuna è prevista rispetto agli effetti dell’istanza di rottamazione sul blocco delle compensazioni orizzontali in F24, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Tuttavia, è possibile comunque arrivare a una conclusione sulla base dell’interpello, Agenzia delle Entrate, n. 913-844/2018.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (le osservazioni fornite si riferimento alla rottamazione-ter, art. 3 del D.L. n. 119/2018, ma sono pienamente valide anche rispetto alla rottamazione-quater visto il quasi identico assetto normativo), una volta presentata l’istanza di rottamazione, “non possono essere avviate nuove procedure esecutive” e “non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

A detta dell’Agenzia delle Entrate, tali effetti devono esplicarsi anche rispetto al blocco delle compensazioni in F24, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Per cui, il blocco deve intendersi superato con la presentazione dell’istanza di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023.

Fermo restando che l’istanza provoca semplicemente la sospensione del divieto di compensazione, nessun effetto tombale può ritenersi ascrivibile alla stessa, nel senso che, come riportato nel suddetto interpello, nel caso in cui il contribuente risulti inadempiente o la definizione agevolata sia inefficace, anche le compensazioni orizzontali poste in essere in pendenza di sanatoria sono considerate in violazione del divieto in esame.

Da qui scatterebbe la sanzione del 50 per cento dei debiti iscritti a ruolo anche per le pregresse compensazioni.

Riferimenti normativi:

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