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Rottamazione-quater e stralcio debiti anche per le ingiunzioni fiscali. Le novità nel Decreto “Bollette”

di Andrea Amantea | 7 Giugno 2023
Rottamazione-quater e stralcio debiti anche per le ingiunzioni fiscali. Le novità nel Decreto “Bollette”

La rottamazione-quater, così come lo stralcio dei debiti fino a mille euro riguarderà anche le ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali. La novità è stata inserita nel D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto “Bollette” post conversione in Legge n. 56/2023, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2023). Per attivare le due sanatorie, i Comuni e gli altri enti territoriali dovranno approvare appositi provvedimenti, il cui contenuto, rispetto alla rottamazione delle cartelle, dovrà contenere specifiche previsioni.

Decreto “Bollette”. Rottamazione-quater e stralcio anche per gli enti territoriali

Grazie all’art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta o di affidamento ai soggetti concessionari iscritti nell’apposito albo (di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446), possono prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (30 maggio 2023) del Decreto, l’applicazione delle seguenti “sanatorie”:

  • la rottamazione-quater ossia la definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231 ss. della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023);
  • lo stralcio dei debito ossia l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro (come disciplinato dall’art. 1, commi 227-229-bis della Legge di Bilancio 2023).

Dunque, su base volontaria, i Comuni e gli altri enti territoriali, potranno decidere di applicare le citate previsioni agevolative anche alle c.d. ingiunzioni fiscali, formate direttamente dall’Ente impositore, o da un concessionario della riscossione (su mandato dell’ente), autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e iscritto presso l’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Si tratta di una novità di particolare rilievo, posto che la Legge di Bilancio 2023 non conteneva alcuna previsione di raccordo per consentire l’accesso allo stralcio delle cartelle e alla rottamazione-quater anche ai contribuenti con debiti verso enti territoriali che non si sono rivolti all’Agente della Riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la riscossione coattiva dei propri crediti.

Considerato il generico riferimento ai casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contenuto nell’art. 17-bis in esame, la rottamazione-quater dovrebbe riguardare anche gli accertamenti esecutivi delle province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali.

Si veda a tal proposito il comma 784 della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020.

Per attivare le due sanatorie, i Comuni e gli altri enti territoriali, dovranno adottare specifici provvedimenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Bollette”.

Rottamazione cartelle anche per le ingiunzioni fiscali

Il provvedimento con il quale l’ente territoriale potrà decidere di attivare la rottamazione delle cartelle, deve contenere determinate previsioni.

In particolare, con il provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 17-bis del Decreto “Bollette”, che dispone l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 231, della citata Legge n. 197/2022, gli enti territoriali stabiliscono anche:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Inoltre, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 17-bis in commento, anche per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali si applicano le disposizioni di cui al comma 240, ove compatibile, 246247 dell’art. 1 della citata Legge n. 197/2022, in materia di rottamazione delle cartelle.

Si ricorda che il comma 240, dispone che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.

L’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

Inoltre, una volta presentata istanza di rottamazione: è fatto divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

A seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, si ha l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Dunque, gli effetti positivi ascrivibili alla presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle, ove compatibili, si estendono anche alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.

Si applica altresì il comma 246, che individua le ipotesi escluse dalla c.d. rottamazione.

Carichi esclusi dalla definizione agevolata

  • Risorse proprie tradizionali UE di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 200/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
  • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’art. 16 del Reg. UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)
  • Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Inoltre, considerato il rinvio al comma 247 della Legge di Bilancio 2023, la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

A ogni modo, per tali carichi è confermato che l’annullamento riguarda solo gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689) nonché per le somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Infine, è da segnalare che i provvedimenti emanati dagli enti locali per attivare le due sanatorie, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dello stesso ente (la delibera, ai soli fini statistici, andrà anche trasmessa al dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 31 luglio 2023); se la riscossione è stata affidata ad un concessionario privato, il provvedimento dovrà essergli trasmesso entro il 30 giugno 2023.

Riferimenti normativa:

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