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Nuovo Blocco alle compensazioni in F24 in presenza di ruoli scaduti. Gli intrecci con il D.L. n. 78/2010

di Andrea Amantea | 12 Gennaio 2024
Nuovo Blocco alle compensazioni in F24 in presenza di ruoli scaduti. Gli intrecci con il D.L. n. 78/2010

La Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, interviene con regole più stringenti in materia di utilizzo di crediti per imposte erariali in presenza di ruoli scaduti. La nuova norma si intreccia con quella già in essere di cui al D.L. n. 78/2010, che prevede il divieto di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per le stesse imposte, se di ammontare superiore a millecinquecento euro. Da qui è utile analizzare gli intrecci operativi tra le due norme e le differenze principali.

Il blocco alle compensazioni in F24 nel D.L. n. 78/2010

Il blocco alle compensazioni orizzontali in F24 in presenza di ruoli scaduti è disciplinato dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Detto ciò, nella tabella di seguito riportata, è possibile riassumere le caratteristiche di tale istituto.

Blocco alle compensazioni in F24

Cosa

Blocco assoluto alle compensazioni orizzontali, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Ammesse le compensazioni verticali anche se in transito in F24.

Quando scatta

Presenza di debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Momento di rilevazione del debito iscritto a ruolo

Giorno di presentazione della delega modello F24.

Tipologia di ruolo

Ruoli ordinari o straordinari/iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio.

Esclusioni

Non opera in presenza di contestazione dell’iscrizione a ruolo in sede giurisdizionale o amministrativa. Anche la sospensione legale della riscossione ferma il blocco alle compensazioni. Il blocco può essere superato anche con la richiesta di una rateazione, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 o con l’adesione alla rottamazione delle cartelle.

Sanzioni

50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione max trova limite massimo nel 50% dell’importo compensato in violazione del suddetto blocco. L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

Irrogazione sanzioni violazioni blocco alle compensazioni in F24

Cosa

Irrogazione delle sanzioni ex art. 31 D.L. n. 78/2010, come da procedimento ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Perimetro applicativo

Ciascuna indebita compensazione.

Definizione agevolata (riduzione a 1/3)

SÌ.

 

Concetto di oneri accessori

Per accessori si intende: sanzioni e interessi, gli aggi (fin quando erano ancora dovuti), gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione.

Imposte a debito/credito perimetro blocco compensazioni

Imposte dirette, IVA e le altre imposte indirette (imposta di registro). Sono esclusi i tributi locali e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU ovvero i contributi di qualsiasi natura anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24.

Procedure concorsuali

La presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non è causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.

Soluzioni

Lo stesso art. 31 in parola, consente al contribuente di pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle stesse imposte erariali. Per fare ciò deve essere utilizzato il modello “F24 accise - pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”). Si veda a tal fine il D.M. 10 febbraio 2011.

Documenti di prassi di riferimento

Circolari n. 4/E  e 13/E/2011.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alle novità della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024 e ai possibili intrecci con la norma del D.L. n. 78/2010, a oggi ancora in essere.

Blocco alle compensazioni in F24. Le novità nella Legge di Bilancio 2024 e gli intrecci con il D.L. n. 78/2010

La Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, all’art. 1, comma 94, lett. b)  interviene con nuove disposizioni in materia di utilizzo di crediti per imposte erariali in presenza di ruoli scaduti.

Nello specifico, come da dossier ufficiale, la lett. b)  aggiunge, all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, il comma 49-quinquies:

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

Da qui, è possibile riassumere le principali peculiarità del nuovo blocco alle compensazioni.

Cosa

Nuovo blocco alle compensazioni orizzontali in presenza di debiti per imposte erariali, scaduti e superiori a 100.000 euro.

Quando scatta il divieto?

Iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Decorrenza

1° luglio 2024.

Superamento del divieto

Rimozione completa delle violazioni contestate, dunque pagamento integrale del debito.

Ulteriori misure collegate

Ai meri fini della verifica delle condizioni di cui alla nuova norma, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006:

  • commi 49-ter  (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e
  • 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Volendo fare un confronto tra le due norme, D.L. n. 78/2010 e Legge n. 213/2023, le differenze sembrerebbero essere diverse.

Almeno a leggere il dettato normativo. In primis, la nuova norma fa riferimento non solo all’iscrizione a ruolo ma anche agli accertamenti esecutivi.

Ciò in considerazione del fatto che, per tali tipo di atti, non è più prevista la formazione del ruolo; gli stessi diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso e riportano l’avviso che, dopo 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quest’ultima è tenuta a informare il contribuente, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di essere stata incaricata della riscossione.

Il blocco alle compensazioni scatta solo laddove l’accertamento esecutivo sia stato affidato per il recupero all’ADER. Dunque ai fini del divieto e della verifica del limite di 100.000 euro, non rileva la semplice notifica dell’avviso di accertamento al contribuente. Inoltre, se il contribuente è stato destinatario di un avviso bonario ex artt. 36-bis36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (per fare un esempio), al di là dell’importo contestato, questo concorrerà alla soglia di 100.000 euro solo laddove sia già avvenuta la formazione del ruolo seguita dalla relativa cartella, poi scaduta.

La nuova norma della Legge di Bilancio sembra avere portata generale. Infatti, non fa riferimento solo alla compensazione di crediti/debiti per imposte erariali. In presenza di debiti per imposte erariali oltre soglia, sembrerebbe scattare un blocco generalizzato alla compensazione in F24, al di là delle partite a credito nello stesso indicate.

Il superamento del nuovo divieto richiede la completa rimozione delle violazioni contestate. In attesa di chiarimenti di prassi ufficiali, è ragionevole pensare che anche in questo caso, una richiesta di rateazione, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 o un’adesione a un’eventuale definizione agevolata del carico, possa permettere di superare il divieto. Così come avviene per il blocco del D.L. n. 78/2010. La stessa estensione dovrebbe riguardare le ulteriori ipotesi di superamento del divieto come individuate nel primo paragrafo.

Sempre su tale aspetto c’è da dire, che nella circolare n. 13/E/2011, in merito al divieto imposto dal D.L. n. 78/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come “il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell’art. 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto”.

Dunque, al contrario di quanto sostenuto da alcuni addetti ai lavori, l’eccedenza di credito non è compensabile fin quando non si paga il debito scaduto.

Inoltre, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione dell’F24. Se, per effetto dei pagamenti parziali, si è scesi sotto soglia di 1.500 euro, si potrà procedere legittimamente alla compensazione.

Rispetto ai nuovi limiti e paletti di cui alla Legge di Bilancio, ad esempio, in presenza di un’iscrizione a ruolo di 105.000 euro e un credito di 150.000, il divieto opera fino a quando non si provvede al pagamento del quantum andato a scadenza.

Anche per la soglia di credito che eccede 105.000 euro. Dunque, l’eccedenza non è compensabile posto che la nuova norma fa riferimento alla completa rimozione delle violazioni contestate. Le indicazioni sono in linea con quelle di cui alla circolare n. 13/E sul divieto del D.L. n. 78/2010.

Rimozione completa che sembrerebbe necessaria anche in presenza di più cartelle/avvisi. Non essendo possibile, come invece avviene per il superamento del blocco previsto dal D.L. n. 78/2010, agire con versamenti parziali a riduzione del debito sotto la soglia di 100.000 euro.Tuttavia, si auspica un intervento dell’Agenzia delle Entrate che meglio vada a chiarire i contorni operativi della nuova norma.

A ogni modo, a livello operativo il primo limite, nonché le condizioni che il contribuente dovrà verificare, sono quelle imposte dal D.L. n. 78/2010 visto il riferimento al limite di 1.500 euro. Nei fatti, la soglia di 100.000 euro e le nuove regole del comma 94 in esame entrano in gioco in seconda battuta.

Riferimenti normativi:

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