
Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene nuovamente sulla disciplina dei familiari a carico e sul perimetro soggettivo delle agevolazioni fiscali collegate all’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR. In particolare, per le disposizioni che richiamano genericamente le persone indicate nell’art. 12 del TUIR viene eliminato, con effetto già dal periodo d’imposta 2025, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari previsto per gli “altri familiari”. Tali condizioni restano invece necessarie quando la norma agevolativa richiede anche lo status di familiare fiscalmente a carico per limiti reddituali. La modifica assume particolare rilievo per le misure di welfare aziendale.

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