
La sentenza n. 304/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza conferma che i dati extracontabili e digitali, come agende elettroniche, e-mail e documenti conservati nel cloud, possono concorrere alla ricostruzione induttiva dei ricavi quando trovano riscontro in altri elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, la convergenza tra tracce digitali, documentazione e verifiche sui clienti ha legittimato l’accertamento e il disconoscimento del regime forfetario.

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