
Con la sentenza n. 163 dell’8 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che le Regioni non possono subordinare il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN) al preventivo ottenimento del Codice Identificativo Regionale (CIR). La decisione ha dichiarato illegittima la disposizione introdotta dalla Regione Puglia che qualificava il CIR come passaggio propedeutico e necessario per accedere al sistema nazionale. Secondo la Consulta, pur potendo coesistere i due codici e i relativi adempimenti, la disciplina del CIN rientra nella sfera di competenza statale e non può essere condizionata da ulteriori requisiti regionali.

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