
Il socio accomandante di una società in accomandita semplice è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della società durante la vita dell’ente, poiché la sua responsabilità è limitata al solo conferimento ed è azionabile dai creditori sociali solo dopo lo scioglimento della società e nei limiti della quota di liquidazione percepita. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27558, del 22 ottobre 2026, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’Erario non può notificare direttamente al socio accomandante un avviso di accertamento relativo a debiti fiscali della società, salvo che egli abbia partecipato attivamente alla compagine fino alla liquidazione e abbia percepito una quota.

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