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Modello 730/2024 e impatto sul visto di conformità nella circolare n. 12/E/2024

di Marco Bomben | 3 Giugno 2024
Modello 730/2024 e impatto sul visto di conformità nella circolare n. 12/E/2024

Con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con importanti precisazioni in materia di dichiarazioni dei redditi, analizzando i principali aspetti di novità delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023 e rispondendo ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF). I principali aspetti esaminati dalla circolare riguardano questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello 730/2024, e le modalità di documentazione di alcuni bonus edilizi.

I chiarimenti in tema di visto di conformità modello 730/2024 (circolare n. 12/E/2024 )

Fattispecie

Quadro di riferimento

Risposta dell’Agenza delle Entrate

Estensione utilizzo modello 730 e presentazione senza sostituto

Frontespizio

A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024 (periodo d’imposta 2023) possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta anche i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate.

Un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

Quadro W

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Calcolo della giacenza media in caso di detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

Quadro W

Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, il contribuente deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo riportato di seguito:

Esempio 1

Conto A possesso 100% - 365 giorni - valore medio 1.000 euro

Conto B possesso 50% - 365 giorni - valore medio 7.000 euro

Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. In ogni caso il contribuente dovrà compilare il Quadro W ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.

Esempio 2

Conto A possesso 50% - 365 giorni - valore medio 5.000 euro

Conto B possesso 100% - 365 giorni - valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.

In questo caso vanno compilati due distinti righi del Quadro W e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”.

Individuazione del valore delle cripto-attività e visto di conformità

Quadro W

Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità. Il controllo dello stesso grava quindi solo in capo al contribuente.

Versamenti minimi imposte sostitutive

Quadro W

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024. Conseguentemente, nel caso in cui il debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato

Redditi di capitale di fonte estera

Quadro W

Qualora il contribuente assolva ai soli obblighi di monitoraggio (colonna 16 barrata), la Sezione I del Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l’esonero dalla compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Diversamente, se sono dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), sono oggetto di visto di conformità il campo relativo al credito d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività.

Ai ini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.

Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero è necessario acquisire:

  • la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;
  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000, con cui attestare che le imposte indicate sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.

Dati relativi alla rivalutazione dei terreni

Quadro L, Sezione II

Nella sezione vanno indicati i valori dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, oggetto di rivalutazione ex articolo 2 del D.L. n. 282/2002. Tra i dati da indicare, figura anche l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni (scomputabile da quanto dovuto). Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24. È necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

Redditi di campitale soggetti a imposta sostitutiva

Quadro L, sezione III

Nella sezione sono indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Nella Sezione III viene riportato, tra l’altro il credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione ad una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale (rigo L8, colonna 5). L’Agenzia chiarisce che tale credito è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.

Documentazione spese Superbonus unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi

Quadro E, sez. III A e sez. IV

Per fruire della detrazione del 90% in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su tali edifici il contribuente deve, per espressa previsione normativa, avere un “reddito di Riferimento” (determinato ex comma 8-bis.1 dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020) non superiore a euro 15.000. Ai fini del rilascio del visto di conformità tale requisito può essere provato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti:

  • la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,
  • che il «reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni della norma, non è superiore a euro 15.000.

Detrazione IRPEF 50% IVA case green

Quadro E, sez. III C

L’agevolazione consistente nella detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non è cumulabile con il bonus prima casa under 36. La detrazione non compete infatti, secondo le Entrate, se il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, ha usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui all’articolo 64 , comma 7, del D.L. n. 73/2021.

Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle CU oltre i termini

 

È ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato, affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 730Visto di conformità

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