Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 605/1973, fino a quando non sarà diversamente stabilito con apposito decreto ministeriale, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. ...
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