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Decreto “Aiuti-quater”. Accise con sconto alla pompa fino al 31 dicembre 2022

22 Novembre 2022
Decreto “Aiuti-quater”. Accise con sconto alla pompa fino al 31 dicembre 2022

L’art. 2 del D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto “Aiuti-quater”, proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 lo sconto alla pompa sulle accise della benzina e del diesel. Dunque, è confermato il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’IVA). Per il GPL lo sconto è di 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’IVA. Si interviene in tal modo sul D.L. n. 153/2022 che aveva prorogato lo sconto fino al 18 novembre. Per lo stesso periodo non trova applicazione l’accisa agevolata per il c.d. gasolio commerciale. Confermato l’azzeramento dell’accisa e la riduzione al 5% dell’IVA sul gas naturale usato per autotrazione (metano).

Nel complesso, fino al 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le seguenti aliquote di accisa:

  1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
  2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  4. gas naturale usato per autotrazione (metano): zero euro per metro cubo.

L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), entro il 13 gennaio 2023, utilizzando il modello di comunicazione in essere (vedi determinazione direttoriale prot. 439237/RU del 29 settembre 2022, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli):

  • i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali valgono le riduzioni delle accise in commento,
  • che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 31 dicembre 2022.

A ogni modo, l’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro - art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995).

Questo documento fa parte diAiuti-ter e quater