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Flat tax incrementale con soglia massima di 40.000 euro

1 Dicembre 2022
Flat tax incrementale con soglia massima di 40.000 euro

Nel disegno di legge relativo alla Legge di Bilancio 2023 debutta anche la “flat tax incrementale”: una tassazione agevolata al 15%, al momento prevista soltanto per l’anno d’imposta 2023, al fine di ridurre la pressione fiscale.

La novità, presentata dal Governo negli scorsi giorni, rappresenta un unicum nell’ordinamento e riguarderà le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal regime contabile adottato, con esclusione di quelle che applicano il regime forfetario.

Sotto il profilo temporale il regime è limitato all’anno d’imposta 2023 e permetterà di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali in misura pari al 15% da applicare sulla differenza tra:

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023;
  • il più elevato dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati negli anni dal 2020 al 2022 (ossia nel triennio precedente),
  • calcolata al netto di una riduzione del 5%.

In ogni caso, la base imponibile della sostitutiva non potrà essere superiore a 40.000 euro.

Per meglio comprendere il funzionamento dell’imposta si consideri il seguente esempio numerico. Un professionista che nel corso del 2023 determina un reddito di lavoro autonomo pari a 55.000 euro a fronte di redditi dichiarati nel triennio precedente in misura pari a: 15.000 euro (2020), 20.000 euro (2021) e 25.000 euro (2022). Effettuata la differenza (pari a 30.000 euro) tra il reddito 2023 (55.000 euro) e quello più elevato “dichiarato” nel triennio precedente (25.000 euro per l’anno 2022), occorre operare la decurtazione del 5% (25.000 x 5% = 1.250).  La base imponibile della flat tax incrementale sarà quindi pari a 31.250 euro (55.000 - 23.750), mentre l’imposta sostitutiva pari a 4.687,50 euro. La restante quota di reddito (23.750 euro) sconta invece l’ordinaria imposizione progressiva.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva deve essere conteggiata, per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Sulla base del testo attualmente disponibile, infine, non sembrerebbero previsti meccanismi volti a scoraggiare potenziali comportamenti opportunistici di emersione delle componenti straordinarie di reddito con evidente convenienza, ad esempio, alla rilevazione di plusvalenze connesse alla cessione di particolari asset proprio nel prossimo anno d’imposta.

Questo documento fa parte diMANOVRA 2023REGIME FORFETARIO